Legislatura: 17Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Primo firmatario: PELLEGRINO SERENA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016 SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/06/2016 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 28/06/2016
PARERE GOVERNO IL 28/06/2016
RESPINTO IL 28/06/2016
CONCLUSO IL 28/06/2016
La Camera,
premesso che:
ogni ordinamento giuridico deve trovare un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del creditore e del debitore;
l'articolo 2 del provvedimento, al fine di rendere più efficace il recupero dei crediti da parte del sistema creditizio, introduce nel nostro ordinamento giuridico il riconoscimento legislativo del cosiddetto «patto marciano», accordo grazie al quale il creditore ottiene direttamente la proprietà di beni dati in garanzia in caso di inadempimento del debitore e che, essendo quasi sempre stipulato in situazioni di evidente disparità contrattuale, maschera un vero e proprio abuso di posizione dominante da parte della parte creditrice;
il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli effetti del patto marciano scattano dopo il mancato pagamento di almeno tre rate del finanziamento, anche non consecutive, limite che appare troppo stringente e vessatorio per il debitore alla luce anche della previsione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che, disciplinando i casi di inadempimento al pagamento da parte del debitore, assume come inadempimento rilevante quello relativo a sette rate, introducendo così una potenziale violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;
non essendo la norma corredata da necessari criteri di bilanciamento in favore della parte debitrice, il «patto marciano» risulterà uno strumento particolarmente incisivo ed incompatibile con un'adeguata tutela delle ragioni della parte contraente soccombente,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disciplina di cui in premessa, al fine di adottare un'iniziativa normativa che elevi il limite di mancato rimborso del finanziamento di cui al comma 5 dell'articolo 2, da tre a sei rate anche non consecutive.
9/3892/120. Pellegrino, Paglia, Sannicandro.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):credito
posizione dominante
rimborso