ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03892/117

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 643 del 28/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/06/2016


Stato iter:
28/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/06/2016
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/06/2016

PARERE GOVERNO IL 28/06/2016

RESPINTO IL 28/06/2016

CONCLUSO IL 28/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03892/117
presentato da
RICCIATTI Lara
testo di
Martedì 28 giugno 2016, seduta n. 643

   La Camera,
   premesso che:
    ogni ordinamento giuridico deve trovare un punto di equilibrio tra esigenze di tutela del creditore e del debitore;
    l'articolo 2 del provvedimento, al fine di rendere più efficace il recupero dei crediti da parte del sistema creditizio, introduce nel nostro ordinamento giuridico il riconoscimento legislativo del cosiddetto «patto marciano», accordo grazie al quale il creditore ottiene direttamente la proprietà di beni dati in garanzia in caso di inadempimento del debitore e che, essendo quasi sempre stipulato in situazioni di evidente disparità contrattuale, maschera un vero e proprio abuso di posizione dominante da parte della parte creditrice;
    non essendo la norma corredata da necessari criteri di bilanciamento in favore della parte debitrice, il «patto marciano» risulterà uno strumento particolarmente incisivo ed incompatibile con un'adeguata tutela delle ragioni della parte contraente soccombente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina di cui in premessa, al fine di adottare un'iniziativa normativa che stabilisca che il trasferimento della proprietà dell'immobile o di altro diritto immobiliare in favore del creditore o di una società dallo stesso controllata o al medesimo collegata, ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento, estingue comunque l'obbligazione del debitore anche se il valore di stima è inferiore all'ammontare del debito residuo.
9/3892/117Ricciatti, Paglia, Zaccagnini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

credito

posizione dominante

debito