Legislatura: 17Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Primo firmatario: PALMIERI ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CENTEMERO ELENA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/05/2016 D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
NON ACCOLTO IL 24/05/2016
PARERE GOVERNO IL 24/05/2016
RESPINTO IL 24/05/2016
CONCLUSO IL 24/05/2016
La Camera,
premesso che:
secondo l'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, prevedendo l'ammissione alle procedure selettive dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
secondo l'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di consentire alle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi del citato articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili, che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a titolo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto;
al valutare l'opportunità di consentire alle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca del citato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche incarichi triennali rinnovabili, che comunque non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli, per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto.
9/3822/9. Palmieri, Centemero.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto di lavoro
personale di ricerca
specialita' medica