ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03822/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 24/05/2016


Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/05/2016
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/05/2016
Resoconto PILI MAURO MISTO
 
PARERE GOVERNO 24/05/2016
Resoconto D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 24/05/2016

PARERE GOVERNO IL 24/05/2016

DISCUSSIONE IL 24/05/2016

NON ACCOLTO IL 24/05/2016

PARERE GOVERNO IL 24/05/2016

RESPINTO IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03822/005
presentato da
PILI Mauro
testo di
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630

   La Camera,
   premesso che:
    il TESTO UNICO SCUOLA (decreto legislativo 297/94) PARTE I, TITOLO III, al CAPO I dispone: Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative, Art. 78 – Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di istruzione – 1. La regione Sardegna esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480 e 19 giugno 1979 n. 348;
    l'Art. 117 della Legge Costituzionale 3 del 2003 dispone: sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; ISTRUZIONE, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
    ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
    produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione del beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
    la legge 53 del 2003 Art. 6 comma 1 dispone: Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
    l'articolo 21 comma 20 legge n. 59 del 1997 dispone: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione;
    il Titolo V legge Regionale 27 del 15 Ottobre 2006 articolo 23 comma 1 dispone; Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione, la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga richiesta, la traduzione di tali interventi;
    l'articolo 5 Statuto Regione Sardegna recita: Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie; a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi; b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale; c) antichità e belle arti; d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato;
    è stata ribadita dalla Regione Sardegna con più atti, normativi e amministrativi, la volontà di promuovere e tutelare, anche attraverso il sostegno della sperimentazione dell'insegnamento e dell'uso nelle scuole, a partire da quelle per l'infanzia e primarie, tutte le varietà linguistiche presenti nel territorio regionale;
    le disposizioni normative reiteratamente sostenute e proposte dal Governo in materia di riforma della scuola risultano con tutta evidenza, incostituzionali, in quanto escludono dalle assunzioni a tempo indeterminato quanti siano stati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico svoltosi a seguito del decreto direttoriale n. 82/2012, e prevede invece l'assunzione (oltre che dei cosiddetti vincitori dello stesso concorso), dei soli iscritti nelle definite «graduatorie ad esaurimento»;
    in tal senso si chiarisce che l'articolo 97 della Costituzione, e l'intero sistema normativo, comprese le leggi succedutesi nel tempo nel settore specifico, compreso il T.U. del 1994 sulla scuola, danno assoluta preminenza alle assunzioni di nuovo personale tramite concorso pubblico, cioè al principio, per dette finalità, del merito, rispetto ad altri indirizzi costituzionali di tutela (come il diritto al lavoro, all'assistenza pubblica, e similari);
    come è noto, secondo i principi costituzionali, è dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l'imparzialità dei poteri pubblici (articolo 97 della Costituzione) e quindi assicurare da un lato che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza, al merito, per assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione; dell'altra che sia riconosciuto «a ciascuno il suo» e quindi che chi merita, all'interno di procedimenti, i concorsi, a ciò dedicati, non sia pretermesso rispetto ad altri che reclamino analoghi diritti;
    appare fin troppo evidente che sia per quanto riguarda gli aspetti costituzionali qui richiamati, che quelli di natura strettamente statutaria della Regione Sardegna, non possono essere sottratte alle regioni a Statuto speciale e in particolar modo alla Regione Sardegna le prerogative richiamate e il diritto riconosciuto di articolare in materia di assunzione di personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali,

impegna il Governo

   ad emanare apposite disposizioni in materia di stabilizzazione dei docenti precari del comparto AFAM prevedendo l'attivazione entro l'Anno Accademico 2015/2016 delle procedure di stabilizzazione, con assunzione a tempo indeterminato, del personale docente precario del comparto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale inserito nelle graduatorie nazionali di cui alla Legge n. 128 del 2013;
   a prevedere apposite norme in materia di tutela dei docenti residenti in regioni insulari con particolare riferimento alle regioni Sardegna e Sicilia (Regioni a Statuto Speciale) a cui si deve riconoscere in modo inequivocabile l'insularità come concreta ed indiscutibile fonte di reali ed innumerevoli disagi attribuendo ai docenti che risiedono nelle predette regioni il diritto di precedenza assoluta nelle fasi di reclutamento, mobilità, assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, etc. al fine di poter operare nelle regioni di residenza ed evitare i molteplici disagi determinati da insostenibili e impraticabili trasferimenti oltremare;
   a porre in essere atti tali da garantire il rispetto delle peculiarità e competenze statutarie e costituzionali della Regione autonoma della Sardegna in materia di reclutamento di personale docente ed educativo anche in considerazione della sua condizione insulare;
   a proporre le necessarie modifiche per superare il vulnus che vede l'esclusione della Regione Sardegna nella tutela speciale per la scuola e la gestione dello stesso reclutamento degli insegnanti contemplata, invece, in forma autonoma per Trentino e Val d'Aosta;
   a salvaguardare le competenze professionali nell'ambito delle stesse regioni a statuto speciale al fine di valorizzare il legame sociale, cultura tra la scuola e l'entroterra scolastico, a partire dal corpo docente.
9/3822/5Pili.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza del lavoro

distribuzione d'energia

rete di trasporti