Legislatura: 17Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Primo firmatario: ROCCHI MARIA GRAZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CAROCCI MARA PARTITO DEMOCRATICO 24/05/2016 SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 24/05/2016 ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 24/05/2016 AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 24/05/2016 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/05/2016 D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/05/2016
ACCOLTO IL 24/05/2016
PARERE GOVERNO IL 24/05/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/05/2016
CONCLUSO IL 24/05/2016
La Camera,
premesso che:
l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l'abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (articolo 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 e decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008);
il comma 217 modifica e sostituisce l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, novellato dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013;
la nuova procedura di reclutamento, a seguito delle modifiche citate in premessa, consiste nell'affidare l'emanazione del bando per il corso-concorso selettivo di formazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997) – e non più alla scuola nazionale dell'amministrazione. Si conferma che al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20 per cento;
si prevede ora che tale limite, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo stesso è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015, interviene sulla materia concorsuale per la dirigenza scolastica normando procedure per talune categorie di partecipanti a pregresse procedure concorsuali;
nonostante l'intervento normativo permangono ancora situazioni di contenzioso connesse, in particolare, al concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011 che generano incertezza sull'esito e sulle ripercussioni di sentenze che possano vedere la soccombenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
impegna il Governo
al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, in attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valutare la possibilità e l'opportunità di promuovere interventi tesi a dare risposte al contenzioso ancora in corso anche, ove si ravvisi la necessità ed opportunità, attuando le disposizioni di cui al comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 13 luglio 2015.
9/3822/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Rocchi, Carocci, Sgambato, Antezza, Amoddio, Albanella.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):scuola nazionale