ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03822/015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 630 del 24/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/05/2016


Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/05/2016
D'ONGHIA ANGELA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/05/2016

ACCOLTO IL 24/05/2016

PARERE GOVERNO IL 24/05/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03822/015
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Martedì 24 maggio 2016, seduta n. 630

   La Camera,
   premesso che:
    attualmente il riconoscimento della abilitazione professionale di estetista non prevede l'obbligo di un percorso di studi quinquennale parificato ai percorsi di studio degli istituti tecnici attualmente riconosciuti, ma è concesso in base ai requisiti dettati dalla legge n. 1 del 1990. Nello specifico l'abilitazione professionale di estetista si consegue attraverso un corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore per anno, seguito da un corso di specializzazione di un anno o da un anno di esperienza lavorativa presso un'azienda del settore oppure da un periodo di apprendistato più un anno di lavoro come operaio qualificato a tempo pieno e da un corso regionale di formazione teorica di 300 ore con esame finale o in alternativa un periodo di lavoro a tempo pieno non inferiore a tre anni presso un'impresa di estetica accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita da un corso regionale di 300 ore con esame finale, (ai sensi della legge 19 gennaio 1955 n. 25);
    l'attività di estetista, è uno di quei mestieri in cui si è a contatto fisico diretto con le persone e chi lavora nel campo dell'estetica deve essere necessariamente abilitato, conoscere in maniera approfondita la struttura della pelle, del corpo e i rischi probabili che possono scaturire da cure non professionali, ad esempio dermatiti e altre malattie della pelle (micosi, funghi, allergie, macchie cutanee) o ancora traumi muscolari o danni ai capillari derivanti da massaggi non professionali;
    ritenuto che i percorsi attualmente disponibili ai fini della qualifica professionale, non prevedono approfondimenti in ambito dermatologico, chimico, fisico, anatomico;
    tenuto conto che attualmente tutte le mansioni professionali legate al mondo dell'impresa e dell'agricoltura sono ormai entrate nei percorsi scolastici statali di tre/cinque anni di frequenza come istituti di scuola media superiore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità, anche al fine di avviare un processo di riqualificazione della professione di estetista e parrucchiera, che il titolo di abilitazione alle attività imprenditoriali/artigianali di estetista e parrucchiera, sia portato a cinque anni di scuola media superiore in ambito professionale alla stregua dei percorsi di studio degli istituti tecnici attualmente riconosciuti.
9/3822/15. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rostellato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

descrizione dell'impiego

qualificazione professionale