ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: GUERINI GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
Resoconto MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RITIRATO IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/005
presentato da
GUERINI Giuseppe
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 30 comma 3 della legge n. 234 del 2012, la legge europea reca:
     a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;
     b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
     c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
    l'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 (introdotto dalla legge n. 94 del 2009) ha previsto a carico degli stranieri che chiedono il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno UE un «contributo» variabile tra 80 e 200 euro;
    le modalità applicative del contributo sono state puntualizzate e rese operative con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011 recante la disciplina del «Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno»;
    la Corte di giustizia dell'Unione europea in data 2 settembre 2015, nell'ambito della procedura C-309/14, che ha espressamente statuito che la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, osta ad una normativa nazionale (decreto 6 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno «Contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011 n. 304), che impone ai cittadini di Paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra euro 80 ed euro 200, in quanto detto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima;
    quanto stabilito dalla Corte di Giustizia impone l'immediata disapplicazione di tutte le norme interne in contrasto con la direttiva 109/2003;
    il Governo in data 19 dicembre u.s. ha accolto un ordine del giorno a prima firma del sottoscritto, con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di introdurre «all'interno della normativa nazionale vigente in materia, le modalità di una corretta applicazione della sentenza della Corte di Giustizia di cui sopra»;
    in data 24 maggio 2016 il Tar del Lazio ha pronunciato la sentenza numero 6095/2016, annullando parzialmente il decreto ministeriale 6 ottobre 2011,

impegna il Governo

a chiarire alle competenti autorità interne interessate alle procedure di rilascio dei titoli di soggiorno che per effetto delle citate pronunce giurisprudenziali è ormai inoperante il meccanismo di esazione del «contributo per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno» previsto in via legislativa dall'articolo 5, comma 2-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998.
9/3821/5Giuseppe Guerini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto di soggiorno

sentenza della Corte CE

Unione europea