Legislatura: 17Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 30/06/2016 PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/06/2016 MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/06/2016
ACCOLTO IL 30/06/2016
PARERE GOVERNO IL 30/06/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016
CONCLUSO IL 30/06/2016
La Camera,
premesso che:
l'articolo 29 reca disposizioni in materia di trattamento fiscale delle attività di raccolta occasionale dei tartufi, al fine di risolvere il caso EU Pilot 8123/15/TAXU, nonché in materia di aliquota IVA applicabile alle cessioni di tartufo;
in particolare con il comma 1 abroga il primo e il secondo periodo del comma 109 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, eliminando quindi l'obbligo di autofatturazione per gli acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA. Viene inoltre eliminato il riferimento al raccoglitore dilettante al terzo periodo del comma 109, ferma restando la disposizione che esenta il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA da obblighi contabili;
al comma 2 si introduce una ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Tale ritenuta non tiene conto di alcuna proporzionalità tra costi e ricavi del raccoglitore;
considerato che:
le modifiche di cui al predetto articolo 29 tengono conto della necessità di non scoraggiare l'attività dei raccoglitori occasionali di tartufi e di favorire la commercializzazione dei tartufi freschi e dei relativi prodotti;
è importante tuttavia garantire anche la tracciabilità del prodotto raccolto, sia in termini di provenienza geografica, in quanto le condizioni climatiche e di proprietà del terreno rappresentano una componente determinante per la formazione dei tartufi e per le loro proprietà organolettiche, sia in termini di filiera, in quanto il tempo di conservazione dei tartufi freschi, che intercorre tra la loro raccolta e il loro consumo finale, determina una relativa perdita delle proprietà organolettiche originarie dei tartufi;
allo stato attuale non esiste una disposizione che definisca più precisamente la figura del raccoglitore occasionale, che tenga conto, ad esempio, delle quantità raccolte o quanto meno del tipo di raccolta, sia essa libera o derivante da tartufaia controllata o coltivata,
impegna il Governo
a valutare le modalità per garantire la tracciabilità dei tartufi.
9/3821/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagnarli, Massimiliano Bernini, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):coltivazione dei funghi
prodotto originario
consumo finale