ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/06/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RESPINTO IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/025
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32, in merito all'obbligo per le imprese, che possiedono siti di stoccaggio di CO2 nella stessa unità idraulica, di controllare le potenziali interazioni di pressione affinché tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni, nonché l'obbligo del rilascio di un'unica autorizzazione ad un unico operatore, per ciascuna unità idraulica, rende più restrittiva la norma italiana rispetto a quella comunitaria e ciò contraddice la stessa linea del Governo che in più provvedimenti di delega legislativa ha inserito il divieto di emanare norme più restrittive di quelle comunitarie;
    la formulazione dell'articolo 32, oltre ad esporre il nostro Paese a potenziali ulteriori procedure di contenzioso con la Commissione UE, complica inutilmente la realizzazione di depositi di stoccaggio di CO2 e, conseguentemente, l'abbattimento delle emissioni dei gas climalteranti ai fini del rispetto degli obblighi post Kyoto;
    pertanto, le imprese italiane verranno sottoposte a maggiori sacrifici e oneri economici, rispetto ai partners europei, affinché il Paese possa raggiungere il rispetto degli accordi sul clima e sull'abbattimento della CO2;
    esiste una sottile differenza tra l'obbligo per le imprese, che possiedono siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, di controllare le potenziali interazioni di pressione affinché tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni richieste per il rilascio delle autorizzazione e l'obbligo comunitario per le imprese, che possiedono siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, di garantire potenziali interazioni di pressione tali che tutti i siti possano rispettare simultaneamente le prescrizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni;
    inoltre la direttiva comunitaria prevede un unico gestore per ogni sito di stoccaggio e non per l'intera unità idraulica,

impegna il Governo

ad adottare gli ulteriori opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti ad evitare di rendere maggiormente restrittiva la norma italiana rispetto alla direttiva comunitaria.
9/3821/25Caparini, Gianluca Pini, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva comunitaria

inquinamento atmosferico

gas a effetto serra