ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/002
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1) lettera a) dell'articolo 32 del disegno di legge in discussione aggiunge la lettera g-bis) all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di prevedere un'ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio per superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM;
    in particolare, la nuova condizione stabilisce che «in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni» del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2011;
    la modifica è conseguente al mancato recepimento del punto 1), lettera c), dell'articolo 8 della direttiva 2009/31/CE, che elenca le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di biossido di carbonio e che prevede, «in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, che le potenziali interazioni di pressione siano tali che entrambi i siti possano rispettare simultaneamente le prescrizioni» della direttiva medesima;
    mentre il testo della direttiva 2009/31/CE contempla «la possibilità» che i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni della direttiva medesima, la nuova lettera g-bis) sembra invece richiedere tale rispetto in termini di obbligo e non di facoltà;
    la formulazione introdotta deriva da una traduzione non strettamente letterale e potrebbe ingenerare difficoltà interpretative ed applicative fra gli operatori,

impegna il Governo

a chiarire, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la corretta interpretazione della norma della lettera g-bis) dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
9/3821/2Carrescia, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

gas a effetto serra