Legislatura: 17Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/06/2016 MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 30/06/2016
PARERE GOVERNO IL 30/06/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016
CONCLUSO IL 30/06/2016
La Camera,
premesso che:
il comma 1) lettera a) dell'articolo 32 del disegno di legge in discussione aggiunge la lettera g-bis) all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di prevedere un'ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio per superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM;
in particolare, la nuova condizione stabilisce che «in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni» del medesimo decreto legislativo n. 162 del 2011;
la modifica è conseguente al mancato recepimento del punto 1), lettera c), dell'articolo 8 della direttiva 2009/31/CE, che elenca le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio di biossido di carbonio e che prevede, «in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, che le potenziali interazioni di pressione siano tali che entrambi i siti possano rispettare simultaneamente le prescrizioni» della direttiva medesima;
mentre il testo della direttiva 2009/31/CE contempla «la possibilità» che i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni della direttiva medesima, la nuova lettera g-bis) sembra invece richiedere tale rispetto in termini di obbligo e non di facoltà;
la formulazione introdotta deriva da una traduzione non strettamente letterale e potrebbe ingenerare difficoltà interpretative ed applicative fra gli operatori,
impegna il Governo
a chiarire, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la corretta interpretazione della norma della lettera g-bis) dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
9/3821/2. Carrescia, Palese.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):applicazione del diritto comunitario
gas a effetto serra