ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: GUIDESI GUIDO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 30/06/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RESPINTO IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/013
presentato da
GUIDESI Guido
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016»;
   premesso che:
    l'articolo 1, concernente l'etichettatura degli oli di oliva, vuole risolvere il caso EU Pilot 4632/13/AGRI, relativo alle disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
    la disposizione interviene sull'etichettatura dell'olio d'oliva, dopo che, con la legge europea 2013-bis, (Legge n. 161 del 2014) era stato giustamente previsto che «l'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione europea o di un Paese terzo (...), deve essere stampata (...) con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita»;
    la Commissione europea, invece, sostiene che l'indicazione d'origine in un colore diverso rispetto a quello delle altre indicazioni, anziché garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e fornire un'informazione più completa ai consumatori, è discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità e libera concorrenza;
    la Commissione europea con questo ci fa capire chiaramente che il principio di concorrenza per l'industria finisce per essere prevalente rispetto alla necessità per il consumatore di fare un acquisto consapevole e informato su di un bene, privilegiando, così, gli interessi dell'industria, soprattutto straniera, rispetto a quello dei cittadini e dei consumatori,

impegna il Governo

ad adottare gli ulteriori opportuni provvedimenti, anche di natura legislativa, volti al mantenimento di una più evidente rilevanza cromatica la quale aiuterebbe il consumatore a focalizzare immediatamente – pensiamo alle persone anziane o a coloro che hanno problemi di vista – l'origine dell'olio e magari orientarlo verso l'acquisto di un prodotto italiano, sulle cui qualità e sul cui controllo magari facciamo maggiore affidamento.
9/3821/13Guidesi, Gianluca Pini, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

denominazione di origine

concorrenza

impresa estera