ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03821/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Firmatari
Primo firmatario: MATARRELLI TONI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
PALESE ROCCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 30/06/2016


Stato iter:
30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 30/06/2016
MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 30/06/2016

PARERE GOVERNO IL 30/06/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016

CONCLUSO IL 30/06/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03821/011
presentato da
MATARRELLI Toni
testo di
Giovedì 30 giugno 2016, seduta n. 645

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha previsto nel primo articolo disposizioni finalizzate a rimuovere i profili valutati dalla Commissione europea come discriminatori nella normativa italiana oli d'oliva;
    la prima contestazione riguarda l'indicazione d'origine in un colore diverso rispetto a quello delle altre indicazioni la quale, ad avviso delle istituzioni europee, anziché garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e fornire un'informazione più completa ai consumatori, è considerata discriminatoria nei confronti delle restanti indicazioni e contraria alle regole armonizzate in materia di leggibilità, dettate dal regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
    la seconda contestazione riguarda la normativa nazionale che fissa in 18 mesi dalla data di imbottigliamento il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini conservano le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di trattamento. La Commissione ritiene infatti indimostrata una correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata di conservazione. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 1 della legge 13 gennaio 2013, n. 9, è inoltre ritenuta contraria al regolamento UE n. 1169/2011 in quanto esso non prevede alcuna disposizione di ordine generale in merito al periodo entro il quale l'olio d'oliva conserva le sue proprietà e deve essere preferibilmente consumato, demandando agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data di durata minima;
    la normativa nazionale contestata utilizza il criterio del tempo minimo di conservazione entro il quale il prodotto mantiene le proprietà organolettiche definite in etichetta. Attualmente la legge prevede un tempo minimo di conservazione dell'olio di oliva pari a 18 mesi dalla data di imbottigliamento;
    si consideri che la consumabilità dell'olio è una variabile dipendente dalla qualità dell'olio ovvero dalla concentrazione di sostanze polifenoliche contenute. I polifenoli contenuti nell'olio non solo lo rendono un alimento prezioso per la salute in quanto rallentano i processi degenerativi del nostro organismo, ma proteggono anche l'olio stesso da tali processi. Quindi un olio con un alto contenuto di polifenoli durerà molto a lungo mentre uno con pochi polifenoli durerà meno. Il che significa che, più un olio è di alta qualità e più esso durerà nel tempo;
    con la norma che ci accingiamo ad approvare, si potrebbe ottenere inintenzionalmente un fine diverso da quello perseguito perché potrebbe anche favorire lo smaltimento di olio vecchio facendo venir meno una importante misura di salvaguardia per il consumatore, poiché numerosi studi hanno dimostrato che con il tempo l'olio di oliva modifica le proprie caratteristiche. Con l'invecchiamento l'olio comincia a perdere progressivamente tutte quelle qualità organolettiche che lo caratterizzano come i polifenoli già citati, antiossidanti, vitamine, che sono alla base delle proprietà che lo rendono un alimento prezioso per la salute perché in grado di rallentare i processi degenerativi dell'organismo;
    con il recepimento delle indicazioni europee, la data di scadenza non sarà più di 18 mesi, ma potrà essere decisa liberamente dagli stessi imbottigliatori, il che potrebbe generare incertezze e confusioni tra i consumatori, poiché ogni produttore potrà stabilirla anche in base ai propri interessi commerciali rendendo potenziale il rischio che divenga uno strumento utile a smaltire l'olio vecchio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicati della normativa richiamata in premessa al fine di commissionare, agli enti nazionali ritenuti maggiormente competenti, con particolare riguardo per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il CNR, ove eccelle il Dipartimento di scienze bio-agroalimentari (Disba) nell'attività di ricerca e innovazione nei campi connessi all'agricoltura e alle scienze dell'alimentazione e gli istituti universitari che vantano i miglior risultati scientifici nell'ambito degli studi relativi a agricoltura, alimentazione e ambiente, uno studio che dimostri la disomogeneità della capacità di conservazione nel tempo delle capacità organolettiche dell'olio, al fine di poter disporre di evidenze scientifiche da inviare alle istituzioni comunitarie competenti a normare in materia in modo che possa essere revocata in discussione la bontà delle indicazioni date.
9/3821/11Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regolamento CE

istituzione dell'Unione europea

consumatore