Legislatura: 17Seduta di annuncio: 645 del 30/06/2016
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 30/06/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016 BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016 CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016 MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016 MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016 PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016 TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 30/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 30/06/2016 MORANDO ENRICO VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 30/06/2016
PARERE GOVERNO IL 30/06/2016
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 30/06/2016
CONCLUSO IL 30/06/2016
La Camera,
premesso che:
l'articolo 30 del provvedimento novella il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ai sensi del quale l'acquisizione del personale già impiegato in un appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
la Commissione europea, con l'apertura della procedura precontenziosa EU-Pilot 7622/15/EMPL ha segnalato la necessità di esplicitare nella normativa vigente che il subentro nell'appalto si configura come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro sia accompagnato oltre che dal passaggio del personale da un trasferimento di beni di «non trascurabile entità»;
la norma in oggetto è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, nel senso che essa non esclude il fatto che, qualora ricorrano specifici presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda;
l'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile;
il tema del corretto recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti era stato più volte segnalato nel corso dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano, svolta da questa Commissione e conclusasi sul finire dell'anno 2014;
è quindi apprezzabile, l'intervento proposto che, limitando la portata del vigente articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dispone che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda sia subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a assicurare una costante attenzione ai profili connessi alla tutela dei lavoratori nei cambi di appalto, al fine di evitare che essi si traducano, come spesso accade, in un peggioramento delle condizioni di quanti sono impegnati nei lavori e nel servizi oggetto dell'appalto.
9/3821/10. Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto del lavoro
trasferimento d'impresa
ravvicinamento delle legislazioni