ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03672/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: OTTOBRE MAURO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 28/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/04/2016
ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/04/2016
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/04/2016
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 28/04/2016


Stato iter:
28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/04/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 28/04/2016

PARERE GOVERNO IL 28/04/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/04/2016

CONCLUSO IL 28/04/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03672/006
presentato da
OTTOBRE Mauro
testo di
Giovedì 28 aprile 2016, seduta n. 615

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega al Governo, prevede, con riguardo ai giudici di pace, la riorganizzazione dell'ufficio che viene posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale, nonché l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP) e la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari con l'utilizzo dei giudici onorari di pace, a regime, nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e, in limitate ipotesi, come componenti del collegio, con l'aumento delle competenze, soprattutto civili, dell'ufficio del giudice di pace;
    nell'ambito dei criteri per l'esercizio della delega sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), l'articolo 8, comma 3, fa rientrare anche i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità;
   l'articolo 2, comma 4, lettera b) e c), prevede incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario e la professione di avvocato escludendo in particolare, che gli avvocati possano svolgere le funzioni nei circondari di tribunale nei quali loro stessi o persone a loro vicine svolgono la professione forense e che possano svolgere la professione forense nel circondario dell'ufficio onorario da loro ricoperto;
   sarebbe parimenti opportuno prevedere, quantomeno per il Trentino-Alto Adige, una disciplina analoga di incompatibilità anche per i notai, nel senso di interdirgli le funzioni di magistrato onorario del territorio della corte del distretto della Corte d'Appello o di una sezione distaccata di Corte d'Appello, nel quale esercitano la professione loro o persone a loro vicine, così come sarebbe opportuno evitare che i notai rogitino o concorrano alla formazione di atti per l'ufficio giudiziario al quale appartengono;
   tale necessità è dettata dalla previsione contenuta nella delega di cui all'articolo 8, comma 3, di attribuire al giudice di pace anche la competenza per gli affari tavolari in Trentino-Alto Adige,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui l'articolo 1, comma 1, lettera d), specifiche incompatibilità per l'esercizio della funzione di magistrato onorario anche per i notai, al pari di quelle già previste nel testo per la professione forense, soprattutto in previsione dell'attribuzione al giudice di pace degli affari tavolari in Trentino-Alto Adige.

9/3672/6Ottobre, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato

giudice

magistrato non professionale