Legislatura: 17Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 28/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/04/2016 SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 28/04/2016 Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 28/04/2016
PARERE GOVERNO IL 28/04/2016
RESPINTO IL 28/04/2016
CONCLUSO IL 28/04/2016
La Camera,
premesso che:
nel regime transitorio del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» è previsto, all'articolo 2, comma 17, lettera a), n. 4, che «in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del sessantottesimo anno di età»;
la predetta formulazione contrasta con la relazione tecnica ministeriale pubblicata il 3 luglio 2014 sul sito ufficiale del Ministero della giustizia che al punto n. 2 dei 12 punti di riforma della giustizia, espressamente prevede che: «Occorrerà delineare uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma, la cui durata potrebbe essere articolata come segue: mantenimento in servizio dei magistrati onorari per tre quadrienni a decorrere dalla data della riforma, ferma la necessità di conferma allo scadere di ciascun quadriennio e il limite massimo del settantesimo anno di età»;
tale refuso è stato altresì evidenziato dal relatore onorevole Giuseppe Guerini, in sede di discussione generale del disegno di legge nella seduta del 26 aprile scorso, allorquando ha rilevato che «i magistrati onorari già in servizio possono essere confermati sino a 4 quadrienni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, stabilendo, però, che di regola nel corso del quarto quadriennio possono essere svolte attività relative all'ufficio per il processo. È in ogni caso previsto che l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età»;
l'attuale limite di 68 anni non consente al magistrato onorario che svolge tali funzioni già da un considerevole lasso di tempo di maturare il diritto alla pensione;
la predetta previsione si pone in contrasto con la normativa europea, poiché prevede come regola generale quella di non consentire al magistrato di raggiungere il limite di età per usufruire di un trattamento pensionistico (cfr. in particolare Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-393/10 del 1o marzo 2012) stabilito per i magistrati professionali in settanta anni e, del pari, per gli avvocati sempre in settanta anni (cfr. articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali nel testo approvata nella seduta del 5 settembre 2012),
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad intervenire con gli strumenti a sua disposizione al fine di innalzare a settanta anni il limite di età attualmente previsto dall'articolo 2, comma 17, lettera a), n. 4, dell'emanando disegno di legge recante «Delega Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace».
9/3672/18. Invernizzi, Molteni, Simonetti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):magistrato
violazione del diritto comunitario
diritto comunitario