ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03672/011

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: DAMBRUOSO STEFANO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 28/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MATARRESE SALVATORE SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 28/04/2016
VARGIU PIERPAOLO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 28/04/2016


Stato iter:
28/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 28/04/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 28/04/2016

PARERE GOVERNO IL 28/04/2016

RITIRATO IL 28/04/2016

CONCLUSO IL 28/04/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03672/011
presentato da
DAMBRUOSO Stefano
testo di
Giovedì 28 aprile 2016, seduta n. 615

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega sulla riforma della magistratura onoraria oggi in esame prevede l'attribuzione alla competenza del giudice di pace delle cause e dei procedimenti di volontaria giurisdizione «in materia di condominio degli edifici». Nella legislazione attuale, le azioni giudiziarie in materia condominiale rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, salvo che si tratti di cause relative «alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case», qualunque ne sia il valore, e di cause di valore non superiore a 5.000 euro, a condizione che il diritto di proprietà non sia stato oggetto di un'esplicita richiesta di accertamento da parte di una delle parti. Per quanto invece concerne gli atti di volontaria giurisdizione – ossia gli atti diretti a supplire o integrare, con l'intervento attivo dell'Autorità giudiziaria, la manchevole attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi quali ad esempio i provvedimenti di nomina e revoca giudiziale dell'amministratore oppure, in caso di inerzia dell'assemblea, la mancata esecuzione di lavori di manutenzione del fabbricato, la mancata approvazione dei bilanci o, ancora, per la mancata formazione o revisione del regolamento di condominio – è sempre la legge a stabilire quando sia possibile richiedere, con ricorso al Tribunale, la loro adozione. La scelta di sottrarre alla magistratura togata tutte le cause e tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia condominiale ha destato grande preoccupazione tra gli addetti ai lavori, soprattutto per la crescita del contenzioso in sede di impugnazione che determinerebbe;
    al riguardo occorre osservare che la materia condominiale è stata oggetto di una recente riforma e presuppone approfondite conoscenze giuridiche e tecniche. Si tratta, infatti, di un settore in continua evoluzione: gli interventi della giurisprudenza sono innumerevoli al punto che molte controversie, specie negli ultimi anni, sono arrivate dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. A ciò si aggiunga che le liti in un condominio possono riguardare aspetti particolarmente delicati della vita delle persone, interessando diritti fondamentali – si pensi ad esempio al tema del superamento delle barriere architettoniche – e, spesso, questioni economiche di rilevante entità;
    il testo in esame, d'altronde, prevede correttamente che l'attribuzione alla competenza del giudice di pace per le controversie nelle altre materie sia limitata a quelle che non presentino «complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria», ma per quanto concerne le problematiche condominiali affida inspiegabilmente al giudice di pace la competenza su tutte le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione «in materia di condominio degli edifici», non chiarendo peraltro che cosa si debba esattamente intendere con tale locuzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare nell'esercizio della delega un'interpretazione più restrittiva della lettera a) del comma 15 dell'articolo 2, per quanto attiene alla competenza in materia condominiale, indicando un limite per valore delle controversie di competenza del giudice di pace e prevedendo, come per le altre materie, che le controversie più complesse e delicate inerenti il condominio rimangano nella competenza esclusiva della magistratura togata, mentre vengano devoluti all'Ufficio del giudice di pace i procedimenti di minor complessità in relazione all'attività istruttoria e decisoria.
9/3672/11Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato non professionale

giudice

condominio