ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: MUCCI MARA
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 11/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRODANI ARIS MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 11/05/2016

ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/039
presentato da
MUCCI Mara
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento all'esame di questa Camera non si fa più menzione della cosiddetta «stepchild adoption» ma il tema rimane comunque aperto;
    è utile allora rammentare che nel diritto europeo, già con la Res. No. A3-0028/94 dell'8 febbraio 1994 il Parlamento europeo si era pronunciato a favore di una disciplina per la parità dei diritti delle coppie omosessuali. Successivamente, nella Raccomandazione del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea, si chiese agli Stati membri dell'UE di «garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali». In seguito, con la Risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea, il Parlamento europeo, oltre a richiedere di favorire il riconoscimento delle coppie di fatto (punto 81), ha sollecitato gli Stati membri dell'Unione europea ad attuare il diritto al matrimonio e all'adozione di minori da parte di persone omosessuali (punto 77). Poi, con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione Europea, è stato votato a maggioranza che gli Stati membri dell'UE non devono dare al concetto di famiglia «definizioni restrittive» allo scopo di negare protezione alle coppie omosessuali e ai loro figli;
    per quanto riguarda la legislazione italiana con il presente provvedimento si fa un passo avanti nel superamento delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale ma, la normativa dovrà comunque essere integrata da una nuova disciplina delle adozioni «coparentali»;
    recentemente la giurisprudenza ha già riconosciuto quella estensione, negando che il carattere omosessuale della coppia possa di per sé determinare alcun pregiudizio alla qualità delle relazioni instaurate con il minore: e, quindi, rappresentare un elemento ostativo all'applicazione della disciplina generale. E questo perché, come afferma il tribunale dei minorenni di Roma, il benessere del bambino (cui l'adozione deve tendere) «non è legato alla forma del gruppo familiare in cui è inserito, ma alla qualità delle relazioni che vi si instaurano». In tal senso la giurisprudenza applica la disciplina prevista per l'adozione del figlio del partner a prescindere dall'orientamento sessuale di quest'ultimo, valutandone esclusivamente l'idoneità a svolgere la funzione genitoriale e la qualità del legame stabilito con il bambino, a tutela del suo superiore interesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una ampia revisione della normativa sulle adozioni, per trovare adeguate soluzioni nella materia di cui sopra, al fine di superare i conflitti tra le norme, specie quando si tratti di aspetti che incidono sui diritti fondamentali delle persone tutelati sia dalla Costituzione che da norme di diritto sovranazionale.
9/3634/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Prodani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fiscalita'

diritti umani

discriminazione basata sulle tendenze sessuali