ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: SIMONETTI ROBERTO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/05/2016
Resoconto SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

DISCUSSIONE IL 11/05/2016

RESPINTO IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/031
presentato da
SIMONETTI Roberto
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce l'unione fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale rimandandone la disciplina, sotto diversi aspetti, a quella prevista dal codice civile in riferimento al matrimonio, riconoscendo quindi, di fatto, il matrimonio omosessuale;
     sebbene sia stato inserito un riferimento esplicito solo agli articoli 2 e 3 della Costituzione, come a sottolineare che si tratta di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, in realtà la previsione che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola "coniuge" e ’’coniugi" s'intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente», assimila palesemente l'unione civile al matrimonio e quindi agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
    il matrimonio liberamente contratto tra un uomo ed una donna costituisce il fondamento della famiglia quale società naturale contemplata dall'articolo 29 della Costituzione;
    «la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società», e come tale «ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato», secondo quanto sancito dall'articolo 16, terzo comma, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle nazioni unite il 10 dicembre 1948, anche attraverso adeguate politiche fiscali e idonei sussidi economici;
    la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna rappresenta l'istituzione naturale aperta alla trasmissione della vita, e l'unico adeguato ambito sociale in cui possono essere accolti i minori in difficoltà, anche attraverso gli istituti dell'affidamento e dell'adozione;
    la famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo ed una donna, rappresenta un dato pregiuridico e prepolitico, in quanto viene ontologicamente e cronologicamente prima dello Stato e di qualsiasi altra comunità, e possiede diritti propri, che sono inalienabili;
    la famiglia costituisce, più ancora di un mero nucleo giuridico, sociale ed economico, una comunità di affetti e di solidarietà in grado di insegnare e trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi, essenziali per lo sviluppo e il benessere dei propri membri e della società, nonché il luogo dove diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a crescere nella sapienza umana e ad armonizzare i diritti degli individui con le altre istanze della vita sociale;
    la famiglia ha diritto a non essere contraddetta e danneggiata nel suo compito educativo da un'azione suggestiva ed erosiva dei mezzi di comunicazione, ed ha il diritto ad essere adeguatamente protetta, specialmente per quanto riguarda i suoi membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media;
    i genitori hanno il diritto di educare i propri figli in conformità alle loro convinzioni morali e religiose, e che ad essi deve essere garantita non solo la possibilità di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per tale educazione, ma anche quella di far frequentare ai propri figli scuole che siano in armonia con le loro convinzioni morali e religiose, con particolare riguardo all'educazione sessuale,

impegna il Governo

a non introdurre nell'ordinamento giuridico disposizioni normative tali da alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno di una famiglia naturale, o volte a prevedere il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la possibilità di affidamento ed adozione di minori da parte di coppie dello stesso sesso, nonché ad adottare misure volte a disincentivare l'espressione, con atti pubblici, del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
9/3634/31Simonetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

minoranza sessuale

Carta dei diritti dell'uomo