ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/028

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/05/2016
Resoconto INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

VOTATO PER PARTI IL 11/05/2016

DISCUSSIONE IL 11/05/2016

RESPINTO IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/028
presentato da
INVERNIZZI Cristian
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce l'unione fra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale rimandandone la disciplina, sotto diversi aspetti, a quella prevista dal Codice Civile in riferimento al matrimonio, riconoscendo quindi, di fatto, il matrimonio omosessuale;
    sebbene sia stato inserito un riferimento esplicito solo agli articoli 2 e 3 dalla Costituzione, come a sottolineare che si tratta di diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, e sull'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, in realtà la previsione che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, e in tutte le altre leggi che contengono la parola “coniuge” e “coniugi” s'intendono applicate alle persone che si uniscono civilmente», assimila palesemente l'unione civile al matrimonio e quindi agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione;
    le persone omosessuali che si uniscono in questa nuova specifica formazione sociale, possono decidere di usare il regime patrimoniale della comunione dei beni, accedere ai congedi parentali nelle stesse modalità previste per le coppie sposate, accedere alle graduatorie per gli asili nido, accedere alle graduatorie per le case popolari, accedere al ricongiungimento nel caso uno dei partner sia straniero;
    inoltre si prevede la reversibilità della pensione, la possibilità di subentro da parte del partner nel caso in cui una coppia viva in affitto e muoia il titolare del contratto, l'obbligo di mantenimento in caso di separazione;
    il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (... famiglia società naturale fondata sul matrimonio...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori dei matrimonio... la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società;
    ogni efficace politica di sostegno alla famiglia non può tuttavia prescindere da strumenti fiscali mirati e graduati. In Italia il sistema fiscale sembra ancora ritenere che la capacità contributiva delle famiglie non sia influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei due coniugi di dedicare parte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli, mentre di norma in Europa a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Basti pensare che la differenza di imposta diretta su un reddito nominale di 30.000 euro per una famiglia con due figli e una coppia senza figli è di circa 3.500 euro in Francia, di circa 6.000 euro in Germania e di appena 1.300 euro nel nostro Paese;
    considerata l'esigenza di una maggiore equità orizzontale, appare evidente che l'introduzione di un nuovo sistema fiscale che indichi nella famiglia e non più nell'individuo l'unità impositiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) segnerebbe una sostanziale inversione di rotta per il sistema fiscale italiano;
    l'introduzione del Federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora un ritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela della famiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi di coordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quello del favor familiae: «individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti»;
    per l'ordinamento italiano si conferma quindi la opportunità di rivisitare, dentro un quadro complessivo, il favor familiae previsto dalla Costituzione;
    le formule da questo punto di vista possono essere diverse. L'imposizione a livello familiare può essere realizzata con diverse metodologie: lo splitting, il quoziente familiare o il più recente sistema denominato fattore famiglia. Il metodo che si deciderà di adottare poco conta, se la volontà sarà quella di sostenere economicamente la famiglia dando finalmente piena attuazione al disposto Costituzionale,

impegna il Governo

ad introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo splitting o il fattore famiglia.
9/3634/28Invernizzi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

matrimonio

politica fiscale

minoranza sessuale