ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03634/026

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 622 del 11/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: GIORGETTI GIANCARLO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 11/05/2016


Stato iter:
11/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 11/05/2016
Resoconto MIGLIORE GENNARO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 11/05/2016
Resoconto RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 11/05/2016

PARERE GOVERNO IL 11/05/2016

DISCUSSIONE IL 11/05/2016

RESPINTO IL 11/05/2016

CONCLUSO IL 11/05/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03634/026
presentato da
GIORGETTI Giancarlo
testo di
Mercoledì 11 maggio 2016, seduta n. 622

   La Camera,
   premesso che:
    nella presente proposta di legge recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione;
    la formula inserita al comma 20 del presente disegno di legge: «fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» costituisce un avallo normativo alle ultime sentenze dei tribunali dei minori che hanno sostanzialmente concesso il riconoscimento della stepchild adoption, dell'adozione del figlio del compagno o dell'adozione direttamente a coppie gay. Estendendo, di fatto, quanto disciplinato ex art. 44 della legge 184/1983 sulle adozioni, che prevede la possibilità dell'adozione di un bambino anche da parte di persone che non siano parenti solo se il bambino è orfano e se quindi c’è una possibilità di continuità affettiva;
    il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali che rappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela dei propri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, in ultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazione sfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffonde un pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempio quelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e padre per sostituirli con surrogati asettici. Scelte dettate da una idiozia ideologica che non possono essere sottovalutate e produrranno gravi danni nel medio lungo periodo;
    di recente sono state avanzate delle proposte finalizzate a cancellare dai documenti ufficiali la definizione di padre e madre per sostituirla con espressioni surrettizie quali genitore 1 e genitore 2, oppure genitore richiedente o altro genitore. A giustificazione di queste proposte che potremmo definire con un eufemismo «originali», i proponenti hanno addotto la motivazione di voler evitare discriminazioni nei confronti di bambini con genitori omosessuali. Queste proposte assurde, che hanno acceso un grande dibattito nel Paese e hanno trovato l'avallo di alte cariche istituzionali e membri di Governo, sono state già adottate in altri Stati Esteri;
    la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locati, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale, Ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che consci dell'importanza del ruolo pubblico oltre che privato della loro unione s'impegnano e si vincolano davanti allo Stato a adempiere ai doveri legati alla loro decisione,

impegna il Governo

in osservanza del principio costituzionale di cui all'articolo 29, 30 e 31 della costituzione, ai sensi della lettera m) secondo comma ex articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione a, tutelare e garantire il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre e a prevedere anche attraverso una propria iniziativa legislativa l'esplicito divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
9/3634/26Giancarlo Giorgetti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ordinamento scolastico

adozione di minore

problema sociale