Legislatura: 17Seduta di annuncio: 550 del 19/01/2016
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 19/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016 BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016 MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016 TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016 BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016 CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016 MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/01/2016 DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 19/01/2016
PARERE GOVERNO IL 19/01/2016
RESPINTO IL 19/01/2016
CONCLUSO IL 19/01/2016
La Camera,
premesso che:
il comma 4-bis, dell'articolo 7, novella la legge di delega per la revisione dello strumento militare nazionale (legge n. 244 del 2012) introducendovi una nuova delega integrativa finalizzata ad assicurare la sostanziale equiordinazione dei comparti sicurezza e difesa, da esercitare entro il 1o luglio 2017;
con riferimento a tale ultima disposizione, introdotta in sede di esame parlamentare, si deve tener presente il limite di contenuto alla decretazione d'urgenza posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, secondo il quale il Governo non può mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione» e si deve ricordare che, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 63 del 1998 e ribadito nella sentenza n. 237 del 2013, «l'atto di conferimento al Governo di delega legislativa può avvenire solo con legge»;
in relazione invece all'inserimento, a seguito dell'approvazione di emendamenti in sede parlamentare, di disposizioni di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione – peraltro volte a rafforzare in tale procedimento il ruolo delle Commissioni parlamentari –, si deve tener presente che tale circostanza, secondo costante orientamento del Comitato per la legislazione, integra anch'essa una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, e che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012 (con orientamento confermato dalla sentenza n. 32 del 2014), tenuto conto che il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione «istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario» ha affermato che «l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta» dalla stessa norma costituzionale;
la Corte costituzionale, con la stessa sentenza n. 237 del 2013, si è tuttavia discostata dagli indirizzi sopra richiamati, affermando che il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, può esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori sempre però nel rispetto del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo il Comitato per la legislazione ha chiesto la rimozione del comma 4-bis dell'articolo 7 e la I Commissione nell'esprimere il parere, ha espresso la condizione di rivedere il suddetto comma,
impegna il Governo
a voler rispettare per il futuro l'articolo 76 della Costituzione nonché i pareri del Comitato della legislazione e della I Commissione evitando il conferimento di deleghe legislative con provvedimenti diversi dalla legge.
9/3495/47. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):capo di Stato
commissione parlamentare
emendamento