ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03495/045

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 550 del 19/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: ARTINI MASSIMO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 19/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
MAESTRI ANDREA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 19/01/2016


Stato iter:
19/01/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/01/2016
DE MICHELI PAOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 19/01/2016

PARERE GOVERNO IL 19/01/2016

RESPINTO IL 19/01/2016

CONCLUSO IL 19/01/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03495/045
presentato da
ARTINI Massimo
testo di
Martedì 19 gennaio 2016, seduta n. 550

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 7, commi 1-4, misure per rinforzare il concorso già fornito dalle Forze armate alle Forze di polizia per il presidio del territorio nazionale;
    in particolare l'articolo 7, comma 4-bis, contiene disposizioni finalizzate ad assicurare la sostanziale equi ordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia;
    l'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, nel disporre il riordino delle funzioni di polizia, prevede modificazioni agli ordinamenti del relativo personale conseguenti al nuovo assetto funzionale e organizzativo e in particolare la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera, nonché l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche, «assicurando il mantenimento della sostanziale equi ordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici»;
    il richiamato principio di equi ordinazione – sancito dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 – è riferito all'intero comparto sicurezza e difesa, e cioè non solo alle Forze di polizia ma anche alle Forze armate, ai fini della disciplina dei compiti e dei trattamenti economici di entrambe le componenti;
    dopo l'approvazione della legge n. 124 del 2015, è stato presentato alla Camera e accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3098-A/46, che impegna il Governo stesso «ad assicurare in via normativa il pieno rispetto della sostanziale equi ordinazione tra gradi, qualifiche, funzioni e trattamenti economici delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui alla legge n. 216 del 1992, individuando a tal fine con ogni consentita urgenza, in armonia con i richiamati principi, i relativi contesti legislativi di riferimento»; nella stessa occasione, sulla medesima questione, è stato altresì presentato e accolto l'ordine del giorno 9/3098-A/63, che a sua volta impegna il Governo «ad intraprendere le opportune iniziative volte a disciplinare unitariamente le varie componenti del comparto sicurezza e difesa, procedendo al riordino e al rispetto delle carriere e delle aspettative sia delle Forze di polizia che delle Forze armate colpite dal blocco degli stipendi e delle risorse, confermando la specificità del settore che va concepito nella sua unitarietà»;
    richiamata la relazione approvata dalla Commissione al termine dell'esame, in sede consultiva, per le parti di competenza, del disegno di legge di stabilità per il 2016, nella quale si rappresenta l'esigenza di assicurare il mantenimento dell'equi ordinazione tra il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, dando seguito agli impegni parlamentari già deliberati, con la previsione di uno strumento normativo che consenta di modificare gli ordinamenti del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare secondo gli stessi principi già stabiliti per le Forze di polizia dalla legge n. 124 del 2015;
    al fine di soddisfare le contingenti esigenze di cui al comma 3 e garantire un adeguato livello di presidio del territorio nazionale anche in considerazione delle minacce terroristiche si potrebbe procedere anche richiamando in servizio i carabinieri ausiliari in congedo, previo riaddestramento, anche allo scopo di consentire la riapertura di alcune stazioni dei carabinieri sotto utilizzate per mancanza di personale,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, l'utilizzo di ausiliari in congedo al fine di rinforzare il concorso già fornito dalle Forze armate alle Forze di polizia per il presidio del territorio nazionale.
9/3495/45Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assunzione

terrorismo

esercito