ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03297/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 561 del 03/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: MATARRELLI TONI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 03/02/2016


Stato iter:
03/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 03/02/2016
Resoconto BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 03/02/2016

PARERE GOVERNO IL 03/02/2016

RESPINTO IL 03/02/2016

CONCLUSO IL 03/02/2016

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03297/002
presentato da
MATARRELLI Toni
testo di
Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561

   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge di iniziativa parlamentare approvata in prima lettura dal Senato, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive;
    il provvedimento in oggetto modifica la legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca per l'appunto i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali;
    la presenza media delle donne nei consigli regionali è molto bassa, attestandosi intorno al 18 per cento, sensibilmente al di sotto del dato delle elezioni nazionali (pari al 30,1 per cento nel 2013), nonché della media UE-28, che risulta pari al 32 per cento (dai tratti dal database della Commissione europea: Women and men in decision making);
    nessun sistema elettorale adottato in Italia prevede allo stato collegi uninominali e il provvedimento in oggetto non prevede una «clausola residuale», che detti i principi nel caso in cui la legge elettorale preveda un sistema che non rientri in quella disciplina principi dettati dalla proposta di legge, inoltre, non indicano le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire la rappresentanza di genere; le sanzioni possono infatti configurarsi diversamente, potendosi prevedere l'inammissibilità della lista o una mera sanzione pecuniaria;
    le disposizioni vigenti per il nuovo sistema elettorale della Camera, per le elezioni europee e per le elezioni comunali (ad eccezione dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) prevedono come sanzione l'inammissibilità delle liste;
    i principi dettati dalla legge non risultano inoltre applicabili nelle regioni a statuto speciale, per le quali vale quanto stabilito dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che ha modificato gli statuti speciali della Regione siciliana, della Valle d'Aosta, della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, attribuendo a ciascuna regione la competenza legislativa sul proprio sistema di elezione dei consiglieri, del presidente e degli altri componenti della giunta, nonché la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità, senza il limite dei principi stabiliti con legge statale (come previsto per le regioni a statuto ordinario). La legge elettorale regionale deve – tra l'altro – «promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali»,

impegna il Governo:

   a prevedere una «clausola residuale», che detti i principi nel caso in cui la legge elettorale preveda un sistema che non rientri in quelli dettati dalla proposta di legge, indicando le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni volte a garantire la rappresentanza di genere;
   a provvedere all'eliminazione della disparità di trattamento rispetto al sistema elettorale dei consiglieri previsto per le regioni a statuto speciale.
9/3297/2Matarrelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sistema elettorale

partecipazione delle donne

diritto elettorale