Legislatura: 17Seduta di annuncio: 475 del 04/08/2015
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 04/08/2015 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
NON ACCOLTO IL 04/08/2015
PARERE GOVERNO IL 04/08/2015
RESPINTO IL 04/08/2015
CONCLUSO IL 04/08/2015
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4-bis, comma 2, prevede la possibilità di attribuire deleghe a funzionari della terza area, scelti attraverso procedure selettive con criteri oggettivi e trasparenti;
le disposizioni di cui al detto comma 2, si pongono in netto contrasto con i principi di recente sanciti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 37/2015, che vanno qui nuovamente ribaditi: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di un'amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta “l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso” (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009)»;
l'attribuzione di deleghe temporanee così come la stessa istituzione di nuove posizioni organizzative di livello non dirigenziali (ma con l'attribuzione di analoghe funzioni e retribuzioni, se non addirittura in misura superiore) si traducono nell'elusione dell'obbligo d'indizione del pubblico concorso, costituzionalmente garantito. Né può giustificarsi la detta temporanea attribuzione di funzioni con la necessità di far fronte, in attesa del concorso, alle vacanze negli uffici conseguenti alla pronuncia della Corte Costituzionale, ben potendo ricorrere all'istituto della reggenza così come precisato dalla stessa Consulta: «Invero – si legge nelle motivazioni della sentenza 37/2015 – l'assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell'ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell'istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413)»,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad attribuire le deleghe e le funzioni necessarie per garantire il buon funzionamento e la continuità dell'azione amministrativa in attesa della copertura delle vacanze nell'organico dirigenziale, attraverso il ricorso all'istituto della reggenza, regolato in generale dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, così come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 37/2015.
9/3262/101. Pesco.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):concorso amministrativo
ferie
funzionario