ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/008

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: LAFFRANCO PIETRO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/07/2015
GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/07/2015

ACCOLTO IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/008
presentato da
LAFFRANCO Pietro
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge A.C. 3123 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;
   premesso che:
    l'articolo 8 del disegno di legge, reca i princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/ CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
    la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, prevede che, nei periodi di ordinaria operatività, sia svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi. Le banche devono predisporre – ed aggiornare almeno annualmente – un piano di risanamento contenente misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi;
   considerato che:
    l'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, prevede tra le altre che:
     1. In considerazione del potenziale impatto che il dissesto dell'ente, per il suo tipo di attività, struttura azionaria, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, status giuridico, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ambito e complessità della sua attività, sua appartenenza a un IPS o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eventuale esercizio di servizi o attività di investimento quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE, potrebbe avere – e delle serie ripercussioni negative che il dissesto e la successiva liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza potrebbe verosimilmente produrre – sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione stabiliscano tra le altre, il contenuto e particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti agli articoli da 5 a 12 della direttiva;
     8. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e, se del caso, le autorità di risoluzione possano prevedere esenzioni:
      a) dagli obblighi relativi ai piani di risanamento e di risoluzione, per gli enti affiliati a un organismo centrale e interamente o parzialmente esentati in virtù del diritto nazionale dai requisiti prudenziali in base al disposto dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
      b) dagli obblighi di cui ai piani di risanamento per le istituzioni aderenti a un IPS.
     9. Qualora sia concessa un'esenzione a norma del paragrafo 8, gli Stati membri:
      a) applicano su base consolidata i requisiti relativi ai piani di risanamento e di risoluzione, ad un organismo centrale e agli enti ad esso affiliati ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;
      b) fanno obbligo all'IPS di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 2 in cooperazione con ciascuno degli aderenti esentati;
   considerato inoltre che:
    il considerando 14 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, prevede che:
     Nel contesto dei piani di risanamento e di risoluzione e in sede di ricorso ai vari poteri e strumenti a loro disposizione, è opportuno che le autorità tengano conto del tipo di attività, della struttura azionaria, della forma giuridica, del profilo di rischio, delle dimensioni, dello status giuridico e delle interconnessioni dell'ente con altri enti o con il sistema finanziario in generale, nonché dell'ambito e complessità delle sue attività, della sua eventuale appartenenza a un sistema di tutela istituzionale o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica per le società di credito cooperativo, dell'eventuale esercizio da parte dell'ente stesso di attività o servizi di investimento e della probabilità che il suo dissesto e la sua futura liquidazione secondo la procedura ordinaria di insolvenza possano avere un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, accertandosi che il regime sia applicato in modo appropriato e proporzionato e garantendo che gli oneri amministrativi sugli obblighi di elaborazione dei piani di risanamento e di risoluzione siano ridotti al minimo.
  Il contenuto e le informazioni specificati nella presente direttiva e nel relativo allegato prevedono le norme minime per gli enti aventi rilevanza sistemica; le autorità possono mettere in atto piani di risanamento e di risoluzione diversi o sostanzialmente ridotti e obblighi di informativa specifici per ente, da aggiornare a intervalli inferiori a un anno.
  Per gli enti di piccole dimensioni aventi interconnessioni e complessità ridotte, un piano di risanamento può limitarsi ad alcune informazioni di base sulla loro struttura, sui valori-soglia per l'attivazione di azioni di risanamento e sulle opzioni per lo stesso,

invita il Governo:

   ad adottate le opportune disposizioni attuative delle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 8 e 9 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, prevedendo ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, in modo da garantire che, anche nel contesto dei Piani di risanamento e di risoluzione – in coerenza con quanto auspicato dalla stessa direttiva – si tenga conto del tipo di attività, della forma giuridica, del profilo di rischio e delle dimensioni degli enti, nonché della loro appartenenza ad un sistema di tutela istituzionale o ad altri sistemi di solidarietà mutualistica (gruppi integrati o network consolidati di banche di piccola dimensione), al fine di assicurare che, gli oneri amministrativi sugli obblighi di elaborazione dei Piani di risanamento e di risoluzione per tali enti, siano ridotti al minimo;
   ad evitare altresì, di adottare o mantenere disposizioni più rigorose rispetto a quelle contenute nella direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della medesima.
9/3123/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Laffranco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione