ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: PETRINI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/07/2015
GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/07/2015

ACCOLTO IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/005
presentato da
PETRINI Paolo
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   permesso che:
    l'articolo 1, del presente provvedimento reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee elencate negli allegati A e B; in particolare il comma 3 del citato articolo prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
    la direttiva sul credito ipotecario 2014/17/UE (cosiddetta Mortgage Credit Directive), adottata il 4 febbraio 2014, di modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, il cui termine previsto per il recepimento è il 21 marzo 2016, inserita nell'allegato B del disegno di legge in esame, riguardante i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, è tesa a:
     creare un mercato unico dei crediti ipotecari relativi a beni immobili residenziali più trasparente ed efficiente anche nell'ottica di favorire lo sviluppo delle attività transfrontaliere;
     prevedere norme uniformi, flessibili ed eque volte a promuovere la sostenibilità nell'erogazione e assunzione del credito,

impegna il Governo:

   nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE, a valutare l'opportunità di rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
    a) prevedere che il diritto del consumatore all'estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri trascorso un congruo periodo di tempo dalla sottoscrizione del contratto o entro tale periodo, salvo il diritto del soggetto finanziatore ad un indennizzo equo e obiettivo per la perdita subita, non superiore alla perdita economica sofferta;
    b) prevedere che il periodo di riflessione (reflection period) a disposizione del consumatore per confrontare le offerte e valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata, avvenga prima della conclusione del contratto di credito, stabilendo un elenco di elementi da includere nel materiale di pubblicità e marketing diretto ai consumatori, che specifichi tassi di interesse o dati relativi al costo del credito;
    c) prevedere disposizioni specifiche per l'esercizio del diritto di recesso dopo la conclusione del contratto di credito qualora non siano state fornite le necessarie informazioni ai consumatori;
    d) consentire al soggetto finanziatore di richiedere la sottoscrizione di una polizza assicurativa e prevedere per il consumatore un congruo periodo di tempo per poterne scegliere sul mercato una più conveniente di quella offerta dal finanziatore stesso che il soggetto finanziatore è obbligato ad accettare a tal fine prevedendo la standardizzazione, in tutto o in parte, della copertura offerta dai contratti assicurativi al fine di agevolare la comparazione tra le varie offerte;
    e) adottare standard affidabili di valutazione del bene immobile residenziale prima della conclusione del contratto di credito, riconosciuti a livello internazionale, al fine di assicurare che tutte le relazioni di valutazione consentano stime realistiche e circostanziate dei beni immobili, impongano ai creditori di adottare e seguire adeguate procedure interne di gestione del rischio e delle garanzie – comprendenti processi rigorosi di valutazione –, siano redatte con la competenza e la diligenza professionali dovute da soggetti valutatori che rispondono a determinati requisiti in materia di qualifiche e sia conservata un'adeguata documentazione sulla valutazione delle garanzie esauriente e plausibile.
9/3123/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Petrini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

credito immobiliare

consumatore