Legislatura: 17Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 02/07/2015 GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ACCOLTO IL 02/07/2015
PARERE GOVERNO IL 02/07/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015
CONCLUSO IL 02/07/2015
La Camera,
permesso che:
la crisi economica e finanziaria che ha colpito i mercati nel 2008 e ha investito in pochissimo tempo l'economia reale ha aperto il dibattito sul potenziamento della vigilanza bancaria da parte delle autorità internazionali e delle autorità amministrative nazionali sul rafforzamento del patrimonio degli istituti di credito al fine di controbilanciare i rischi che questi ultimi assumono;
il problema della ricapitalizzazione delle banche e della prevenzione/gestione della crisi delle imprese bancarie sono stati temi prioritari affrontati in sede europea, in cui da una parte si è proposta l'introduzione del principio del bail-in, in modo da trasferire il rischio di default sui privati alleggerendo il più possibile il ricorso a finanziamenti pubblici, dall'altra sono state modificate una serie di direttive e regolamenti per cercare di dettare una disciplina comune a tutti i 28 Stati membri dell'Unione europea;
negli ultimi anni la stratificazione della regolamentazione europea e di quella nazionale è stata sempre più intensa tanto da determinare una forte sovrapposizione di regole che a volte hanno creato e continuano a creare difficoltà ai diversi operatori economici;
il Financial Stability Board ha proposto nuovi standard minimi di Total Loss Absorbing Capacity (Capacità di assorbimento delle perdite) attraverso i quali le banche di importanza sistemica dovranno detenere una quantità di capitale e debito doppia rispetto a quanto richiesta da Basilea 3;
tali standard, per come sono elaborati, impatteranno maggiormente sulle banche europee, e significativamente su quelle italiane, piuttosto che su quelle statunitensi o cinesi, comportando effetti distorsivi della concorrenza a livello globale e creando distorsioni tra i differenti modelli bancari presenti nei vari Paesi;
è necessario evitare che si creino svantaggi competitivi nei confronti degli operatori economici italiani, tradizionalmente incentrati sull'intermediazione bancaria, rispetto ai competitors europei e che le banche si trovino costrette a dover ridurre significativamente il volume dei prestiti con effetti penalizzanti per l'economia reale la cui fonte di finanziamento principale resta tutt'ora il finanziamento bancario;
la procedura di gestione delle crisi delle imprese bancarie e finanziarie, disciplinata dall'articolo 7 del provvedimento in esame, si inserisce nel più ampio e articolato quadro delle procedure concorsuali, disciplinato dal regio decreto n. 267 del 1942, in cui il legislatore dovrà recepire le nuove regole europee con l'obiettivo di garantire maggiore efficacia ed efficienza al sistema regolatorio italiano,
impegna il Governo
a porre in essere tutte le azioni e le iniziative necessarie per garantire l'armonizzazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)), di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame, con i nuovi standard internazionali, al fine di limitare l'impatto negativo e gli eventuali svantaggi competitivi derivanti dalla nuova disciplina del Total Loss Absorbing Capacity.
9/3123/4. Causi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):conseguenza economica
diritto comunitario
banca