ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: BUSIN FILIPPO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/07/2015
Resoconto BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
 
INTERVENTO GOVERNO 02/07/2015
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
PARERE GOVERNO 02/07/2015
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/07/2015

DISCUSSIONE IL 02/07/2015

ACCOLTO IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/032
presentato da
BUSIN Filippo
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il Disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;
    con l'emanazione del Decreto Legislativo 188 del 2014, in vigore dal 1o gennaio 2015, ed il successivo provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 394/2015, in vigore dal successivo 20 gennaio, si è introdotta, ex articolo 62-quater, comma 1-bis del Decreto legislativo 504/1995 come modificato dal suddetto decreto, un'imposta di consumo pari a euro 0,373 (al netto dell'IVA) per millilitro di liquido da inalazione per le sigarette elettroniche, con e senza nicotina;
    l'applicazione dell'imposta ha avuto effetti negativi molto consistenti sull'intero comparto. A causa di un aumento dei prezzi pari al 150 per cento per la vendita al pubblico e al 300 per cento per la vendita all'ingrosso, si è generata una corrispondente perdita della concorrenzialità delle aziende italiane, stimata in un crollo delle vendite del 70 per cento rispetto al 2014. A ciò si poi aggiunto un preoccupante fenomeno di importazione irregolare, sia intracomunitaria che estera, cresciuta grazie alla possibilità, per le aziende estere che commercializzano su siti web senza obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Italia, di importare tali prodotti senza versare l'imposta, con conseguente opportunità di poter abbattere i prezzi fino al 60 per cento in meno. Anafe Confindustria, Assifel e Fiesel Confesercenti hanno infatti stimato che circa l'80 per cento degli acquirenti si sia spostato sul mercato telematico, la maggior parte con acquisti dall'estero, ed hanno altresì rilevato un preoccupante incremento del mercato nero, grazie anche alla totale assenza dei controlli;
    parallelamente, si è notevolmente diffusa la produzione «fai da te» dei liquidi da inalazione, poiché i consumatori riescono a reperire autonomamente le sostanze da comporre acquistando facilmente i diversi ingredienti, che sono in libera vendita, su siti online o presso farmacie;
    una tale situazione, unitamente alla mancanza di controlli fiscali e amministrativi, ha generato, innanzitutto, una sostanziale mancanza del gettito fiscale previsto: lo Stato, infatti, in luogo dei 117 milioni di nuove entrate previste per il 2014 incasserà, in via prudenziale, soltanto 7 milioni di euro e, presumibilmente, non arriverà neanche a raggiungere il gettito previsto per il 2015, pari a 137 milioni di euro;
    sul piano imprenditoriale, poi, le aziende italiane che si sono adeguate alla nuova normativa, molte delle quali rischiano il fallimento, hanno subito una considerevole contrazione del volume di affari, nonostante il mercato in questo settore sia in forte espansione: Anafe Confindustria ha calcolato una sensibile diminuzione del fatturato che è passato da 450 milioni del 2013 a 300 milioni del 2014 fino ad arrivare ai 60 milioni del primo semestre del 2015, con un abbattimento di oltre il 50 per cento rispetto al 2014. Una simile congiuntura ha quindi causato, di rimando, la perdita di migliaia di posti di lavoro: gli addetti del settore sono passati da 8.000 nel 2013 agli odierni 2.500 e il numero di punti vendita al dettaglio è crollato dai 3.000 punti di giugno 2013 ai 1.600 dell'aprile 2014 agli attuali 1.000.
    inoltre, la produzione autonoma dei prodotti da inalazione, oltre a non rispettare gli standard igienico-sanitari minimi, permettere di eludere l'imposta di consumo in quanto questa è applicabile soltanto sui liquidi pronti all'uso;
    la mancanza di controlli sulla distribuzione dei prodotti online, infine, permette a produttori e negozi di commercializzare prodotti non conformi agli standard;
   considerato che:
    la delega contenuta nell'articolo 6 che prevede il recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno del tabacco e dei prodotti correlati, tra cui le sigarette elettroniche, per la protezione della salute dei consumatori, ma non prevede sistemi di garanzia e di tracciabilità per i liquidi delle sigarette elettroniche uguali a quelli già previsti per i prodotti del tabacco, che contrasterebbero i fenomeni di elusione ed evasione della recente imposta al consumo stabilita sui liquidi, oltre a garantire una maggiore tutela del consumatore;
    la delega, tantomeno, prevede una rimodulazione dell'iniqua imposta come introdotta dal decreto legislativo n. 188 del 2014, fissata in euro 0,37344 il millilitro dal successivo provvedimento dell'AAMS n. 394/2015, che è stata calcolata con un complesso procedimento di calcolo dell'equivalenza di consumo tra sigaretta tradizionale e sigaretta elettronica, mentre sembrerebbe più idonea un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi fissandola secondo la relazione euro/chilogrammo di nicotina;
    l'imposta, così strutturata, costituirebbe un'imposta di consumo semivariabile, ossia formata da una componente fissa in base alla quantità di liquido introdotto in commercio (euro/ml) e da una componente variabile in base alla nicotina contenuta nel prodotto (euro/mg). Una tale imposta, oltre ad essere rispettosa dei principi indicati dalla Consulta e dalla direttiva 40/2014, sarebbe di facile applicazione e garantirebbe un maggiore controllo perché i produttori conserverebbero i documenti contabili in merito all'acquisto di nicotina e si potrebbero meglio tracciare eventuali tentativi di elusione dell'imposta;
    la Corte, nella sentenza n. 83 del 2015 – riguardante il vecchio sistema impositivo delineato dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 – ha infatti evidenziato le criticità relative all'indiscriminata sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto contenente «altre sostanze» diverse dalla nicotina, l'irragionevole estensione del «regime amministrativo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati i quali non possono essere considerati succedanei al tabacco» e l'eccesso di discrezionalità amministrativa. Il provvedimento dell'AAMS sembra quindi essere uscito dal tracciato della delega del Parlamento esercitata con il decreto legislativo 188/2014,

impegna il Governo, attraverso la predisposizione di opportuni provvedimenti, a valutare l'opportunità di:

   a) prevedere, anche per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, specifiche disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità;
   b) prevedere, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un'imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi secondo il rapporto euro/chilogrammo di nicotina, mediante espressa modifica del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
   c) prevedere l'inibizione dell'accesso ai siti web offrenti prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina ex articolo 62-quater, comma 1-bis del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in difetto di autorizzazione di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2014 ex articolo 62-quater, comma 4 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in violazione delle norme di legge o di regolamento e in violazione dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
   d) introdurre nell'ordinamento nazionale nuove fattispecie di illecito amministrativo relativi alla fabbricazione clandestina, intendendosi per clandestina quella fabbricazione posta in essere in modo che il prodotto sia sottratto all'accertamento, di sostanze liquide contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, da punire tramite sanzione amministrativa pecuniaria;
   e) prevedere, altresì, una nuova fattispecie di illecito amministrativo relativo al contrabbando finalizzato all'introduzione, alla vendita, al trasporto e all'acquisto, da e verso l'estero, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli all'immissione in commercio ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
9/3123/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Busin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ravvicinamento delle legislazioni

industria elettronica

tabagismo