ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: RONDINI MARCO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Fasi iter:

DICHIARATO INAMMISSIBILE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/028
presentato da
RONDINI Marco
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il Disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;
    per la conservazione del pane speciale preconfezionato può essere utilizzato, quale conservate naturale, l'alcool etilico, in una misura non superiore al 2 per cento della massa secca del prodotto. Nella panificazione l'alcol etilico è considerato a tutti gli effetti un ingrediente che svolge una funzione tecnologica antimicotica;
    il Decreto del Ministero della Sanità del 13 luglio 1998, n. 312 disciplina con Regolamento il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato, il quale prevede il divieto dell'utilizzo di alcool quale additivo se in combinazione con i tre conservanti naturali standard che si usano nel settore in funzione antimuffa: E200 – Acido Sorbico; E202 Potassio Sorbato; E282 Propinato di Calcio;
    il regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione dell'11 novembre 2011 che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco dell'Unione di additivi alimentari, non prevede l'alcool etilico come additivo;
    il divieto previsto dal citato decreto ministeriale, invece, lascia presupporre che l'alcool non sia un ingrediente bensì un additivo, in contrasto, quindi, con il succitato Regolamento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire con appositi strumenti normativi affinché, al fine di procedere all'armonizzazione delle migliori pratiche industriali nella produzione dei pani speciali ed in piena attuazione del REG. UE 1129/2011 della Commissione, venga modificato il succitato decreto ministeriale del 13 luglio 1998 prevedendo, anziché la sostituzione, la combinazione dell'utilizzo dell'alcool etilico con i tre conservanti naturali standard che si usano nel settore in funzione antimuffa.
9/3123/28Rondini, Gianluca Pini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Unione europea

direttiva comunitaria

coadiuvante