ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/023

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: BARGERO CRISTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNARDO MAURIZIO AREA POPOLARE (NCD-UDC) 02/07/2015
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/07/2015
GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 02/07/2015
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

DISCUSSIONE IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/023
presentato da
BARGERO Cristina
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   considerato che:
    la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, recepita dall'articolo 6 del provvedimento in esame, prevede all'articolo 11 la possibilità per gli Stati membri di esentare i prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, dall'obbligo di recare il messaggio informativo stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, e le avvertenze combinate relative alla salute stabilite all'articolo 10 della suddetta direttiva;
    la direttiva al «considerando 26» specifica le ragioni di tale possibilità concessa agli Stati membri: «Per i prodotti del tabacco da fumo, che non siano sigarette e tabacco da arrotolare, consumati principalmente da consumatori meno giovani e da fasce limitate della popolazione, dovrebbe essere possibile continuare a prevedere un'esenzione da alcune prescrizioni in materia di etichettatura fino al momento in cui non intervenga un mutamento sostanziale della situazione in termini di volume delle vendite o di modelli di consumo tra i giovani»;
    in ragione di quanto esplicitato dalla stessa Unione Europea, alcuni Stati membri, al fine di tutelare le proprie produzioni nazionali, hanno previsto la suddetta esclusione. Portogallo, Lussemburgo e Belgio, infatti, sono giù intervenuti normativamente in tal senso, mentre Spagna e Germania si stanno orientando in questa direzione. Tale possibilità di esenzione è quanto mai opportuna per l'Italia, caratterizzata da una produzione di sigari che rappresenta un'eccellenza in Europa, oltre che un asset industriale di prestigio per il nostro sistema paese che produce prodotti simbolo del made in Italy esportati in tutto il mondo,

impegna il Governo

in sede di recepimento della direttiva citata in premessa, ad applicare, al fine di tutelare la produzione nazionale dei prodotti da tabacco diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, l'esenzione disciplinata all'articolo 11 della direttiva medesima, relativa obblighi informativi di cui all'articolo 9 paragrafo 2 e le avvertenze combinate relative alla salute, di cui all'articolo 10.
9/3123/23Bargero, Bernardo, Petrini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tabagismo

industria del tabacco

tabacco