ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALTIERI TRIFONE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/07/2015
SARRO CARLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/07/2015
GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 02/07/2015

ACCOLTO IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/018
presentato da
CHIARELLI Gianfranco Giovanni
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del provvedimento fissa princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
    le autorità competenti, nell'ambito della risoluzione, hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti per superare la crisi, fra i quali il cosiddetto bail-in, di cui alla sezione 5 del capo IV del titolo IV della direttiva, che consiste nella riduzione forzosa del valore delle azioni e del debito della banca in crisi, e/o nella conversione di quest'ultimo in capitale. Tale strumento è previsto trovi applicazione a partire dal 1o gennaio 2016;
    in particolare, le autorità competenti devono predisporre per ciascun ente soggetto a risanamento e risoluzione di un piano in cui vengono illustrate le procedure da porre in atto con rapidità dall'autorità medesima al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'ente sottoposto a tale procedura;
    l'articolo 8, comma, lettera d), del disegno di legge dispone la designazione della Banca d'Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze e, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva, prevedendo l'approvazione di quest'ultimo prima di dare attuazione a decisioni che abbiano un impatto diretto sul bilancio oppure implicazioni sistemiche;
    risulta opportuno che anche il Parlamento sia costantemente informato rispetto ad eventuali casi di risanamento e risoluzione adottati, al fine dell'eventuale adozione di idonei strumenti, anche di tipo normativo, di propria competenza,

invita il Governo

a prevedere, nell'ambito di attuazione della delega, che la Banca d'Italia trasmetta alle Camere con cadenza annuale una relazione circa i provvedimenti da adottare nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti.
9/3123/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Chiarelli, Altieri, Sarro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione