ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03123/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 453 del 02/07/2015
Firmatari
Primo firmatario: BERLINGHIERI MARINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHIRO' GEA PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2015
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 02/07/2015


Stato iter:
02/07/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 02/07/2015
Resoconto GOZI SANDRO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 02/07/2015

PARERE GOVERNO IL 02/07/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 02/07/2015

CONCLUSO IL 02/07/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03123/014
presentato da
BERLINGHIERI Marina
testo di
Giovedì 2 luglio 2015, seduta n. 453

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che nell'esercitare la delega per dare attuazione alla direttiva 2014/63/UE, che ha modificato, in parte, la direttiva 2001/110/CE sul miele, il Governo debba tenere in considerazione, oltre ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati nell'articolo 1, comma 1, lo specifico criterio finalizzato ad assicurare «norme di salvaguardia sulla completezza delle informazioni relative alla provenienza del miele e dei prodotti apistici destinati al consumo umano a vantaggio del consumatore»;
    la nostra legislazione sul tema risulta disallineata rispetto a quella vigente nel resto dell'Unione europea, in quanto non viene garantito ai produttori e confezionatori italiani di poter utilizzare le indicazioni applicate dai concorrenti europei, lasciando alla volontà degli operatori la decisione di indicare singolarmente tutti i Paesi d'origine;
    l'Italia ha vietato, infatti, con la legge 11 marzo 2006, n. 81, agli operatori di applicare le modalità d'indicazione d'origine – ora riproposte dalla direttiva 2014/63/UE – «Miscela di mieli originari dell'UE»; «Miscela di mieli non originari dell'UE», «Miscela di mieli originari e non originari dell'UE» – imponendo l'obbligo di riportare singolarmente tutti i Paesi di origine;
    la disciplina nazionale vigente ha creato, nel corso degli anni, gravi effetti distorsivi nel mercato delle miscele di miele, che rappresenta un comparto agroalimentare particolarmente importante per il nostro Paese, distorsioni che si esplicano secondo i seguenti profili sostanziali:
     gli operatori italiani, vittime di una «discriminazione alla rovescia», subiscono la concorrenza sleale di coloro che producono e confezionano miele all'estero i quali, potendo non applicare la disciplina italiana, hanno acquisito posizioni di mercato sempre più rilevanti;
     non viene realizzata la protezione del consumatore italiano, in quanto quest'ultimo trova sul mercato italiano miscele di miele con diverse indicazioni d'origine, in riferimento al Paese dove è avvenuto il confezionamento. L'obbligo di indicare i singoli Paesi per le miscele di miele non può infatti essere imposto a coloro che producono e confezionano all'estero miscele di miele da commercializzarsi in Italia;
    la disciplina vigente concorre ad incentivare la delocalizzazione degli impianti di confezionamento del miele, con conseguente perdita di posti di lavoro in Italia;
    le penalizzazioni subite dai confezionatori di miele italiani, che vedono contrarsi significativamente le proprie quote di mercato, si ripercuotono anche sugli apicoltori italiani, in molti casi fornitori delle industrie di confezionamento, che subiscono danni rilevanti;
    inoltre, per quanto riguarda la provenienza dei prodotti apistici diversi dal miele (es. pappa reale, propoli, polline) destinati al consumo umano, il criterio di cui all'articolo 17 risulta non pertinente in quanto trascende il campo di applicazione della direttiva 2014/63/UE, la quale disciplina esclusivamente il miele e non tiene conto della procedura già in atto a livello europeo, in applicazione al Regolamento 1169/2011/CE relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, secondo quanto previsto anche dall'articolo 1, comma 2 della direttiva in oggetto;
    l'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge 234 del 2012 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», contiene un principio normativo generale che vincola l'esecutivo nell'esercizio dei poteri normativi atti a conformare l'ordinamento interno a quello europeo, stabilendo che «gli atti di recepimento di direttive dell'unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse» (divieto di gold plating);
    sulla base di tale disciplina generale è possibile pertanto escludere l'introduzione di oneri aggiuntivi per le imprese italiane e, dunque, la previsione di eventuali ulteriori obblighi di informazione in etichetta relativamente alla provenienza del miele – ultronei rispetto alle previsioni contenute nella direttiva 2014/63/UE – risulterebbe in contrasto con il divieto di gold plating,

impegna il Governo

in sede di attuazione della direttiva 2014/63/UE, con riferimento alle informazioni e alle indicazioni in etichetta relative alla provenienza del miele, di cui al criterio specifico di delega previsto all'articolo 17, a prevedere definizioni normative strettamente conformi all'articolo 1 della direttiva medesima, senza prevedere ulteriori oneri o regolamentazioni non contemplati dalla normativa europea, al fine di tutelare i produttori e confezionatori di miele.
9/3123/14Berlinghieri, Schirò, Bonomo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumo alimentare

alimentazione umana

applicazione del diritto comunitario