ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03008/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 432 del 21/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 21/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015


Stato iter:
21/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 21/05/2015
Resoconto COSTA ENRICO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 21/05/2015

PARERE GOVERNO IL 21/05/2015

RESPINTO IL 21/05/2015

CONCLUSO IL 21/05/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03008/003
presentato da
BALDASSARRE Marco
testo di
Giovedì 21 maggio 2015, seduta n. 432

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame per quanto riguarda il reato di falso in bilancio ha previsto la perseguibilità d'ufficio profilando quindi un doppio binario di sanzioni legato al volume d'affari della società e parificando le società quotate ad altre società che, pur non essendo quotate, hanno la stessa rilevanza economica;
    l'orientamento del provvedimento è stato quello di considerare i delitti di falso con una struttura unitaria considerando il falso in bilancio un'ipotesi particolare di manifestazione dei reati di falso;
    il provvedimento fa una distinzione tra i due tipi di società prevedendo l'esclusione dell'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità prevista dal primo comma dell'articolo 2621-bis c.c. per le società quotate mettendo in evidenza che il criterio di valutazione deve essere quello dell'entità del danno cagionato alla società, soci o creditori;
    per quanto riguarda le società quotate e parificate le falsità determinano infatti un danno maggiore rispetto al danno relativo alle società che rientrano nell'ambito dell'art. 2621 c.c. e dunque nel provvedimento è prevista una sanzione più grave (da tre a otto anni) e la suddetta inapplicabilità delle attenuanti sui fatti di lieve entità e di particolare tenuità;
    sarebbe opportuno prevedere, tuttavia, per le società quotate, una sanzione più alta allo scopo di radicare la competenza per questi procedimenti avanti il Giudice Collegiale a garanzia del diritto di difesa e per un più approfondito accertamento dibattimentale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per predisporre un'azione più severa dal punto di vista sanzionatorio e di controllo delle società quotate.
9/3008/3Baldassarre, Turco, Artini, Bechis, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reato