Legislatura: 17Seduta di annuncio: 432 del 21/05/2015
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
Data firma: 21/05/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 BARBANTI SEBASTIANO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 MUCCI MARA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 PRODANI ARIS MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 RIZZETTO WALTER MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA 21/05/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 21/05/2015 Resoconto COSTA ENRICO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
NON ACCOLTO IL 21/05/2015
PARERE GOVERNO IL 21/05/2015
RESPINTO IL 21/05/2015
CONCLUSO IL 21/05/2015
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame per quanto riguarda il reato di falso in bilancio ha previsto la perseguibilità d'ufficio profilando quindi un doppio binario di sanzioni legato al volume d'affari della società e parificando le società quotate ad altre società che, pur non essendo quotate, hanno la stessa rilevanza economica;
l'orientamento del provvedimento è stato quello di considerare i delitti di falso con una struttura unitaria considerando il falso in bilancio un'ipotesi particolare di manifestazione dei reati di falso;
il provvedimento fa una distinzione tra i due tipi di società prevedendo l'esclusione dell'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità prevista dal primo comma dell'articolo 2621-bis c.c. per le società quotate mettendo in evidenza che il criterio di valutazione deve essere quello dell'entità del danno cagionato alla società, soci o creditori;
per quanto riguarda le società quotate e parificate le falsità determinano infatti un danno maggiore rispetto al danno relativo alle società che rientrano nell'ambito dell'art. 2621 c.c. e dunque nel provvedimento è prevista una sanzione più grave (da tre a otto anni) e la suddetta inapplicabilità delle attenuanti sui fatti di lieve entità e di particolare tenuità;
sarebbe opportuno prevedere, tuttavia, per le società quotate, una sanzione più alta allo scopo di radicare la competenza per questi procedimenti avanti il Giudice Collegiale a garanzia del diritto di difesa e per un più approfondito accertamento dibattimentale,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per predisporre un'azione più severa dal punto di vista sanzionatorio e di controllo delle società quotate.
9/3008/3. Baldassarre, Turco, Artini, Bechis, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):reato