ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02957/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 502 del 14/10/2015
Firmatari
Primo firmatario: ZAMPA SANDRA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/10/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 14/10/2015


Stato iter:
14/10/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/10/2015
FERRI COSIMO MARIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/10/2015

PARERE GOVERNO IL 14/10/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/10/2015

CONCLUSO IL 14/10/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02957/005
presentato da
ZAMPA Sandra
testo di
Mercoledì 14 ottobre 2015, seduta n. 502

   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il Testo Base della proposta di legge C. 2957, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare», approvata dal Senato l'11 marzo 2015;
    preso atto che l'articolo 1 della citata proposta di legge introduce il comma 5-ter all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il quale tutela, nell'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi con la famiglia affidataria qualora il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da famiglia diversa o sia dato in affidamento ad altra famiglia;
    premesso che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, statuisce all'articolo 3 come in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente,

impegna il Governo

con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso comma 1, capoverso comma 5-ter, a tutelare la continuità delle relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento tramite contatti telefonici ed incontri personali fra la precedente famiglia affidataria ed il minore, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, nel rispetto dei suoi impegni educativi e delle esigenze organizzative della famiglia presso la quale si trova il minorenne, al fine di garantirne il miglior sviluppo e benessere psicofisico.
9/2957/5Zampa, Iori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assemblea generale dell'ONU

diritti del bambino

revisione della legge