Legislatura: 17Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/03/2015 SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/03/2015 ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 18/03/2015
PARERE GOVERNO IL 18/03/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015
CONCLUSO IL 18/03/2015
La Camera,
premesso che:
in considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega contenute nella legge n. 23 del 2014 (Delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) e non ancora attuate, e tenuto conto della complessità della materia, l'articolo del disegno di legge di conversione sposta al 26 giugno 2015 il termine per concluderne, attraverso il perfezionamento dei relativi decreti legislativi, il quadro attuativo;
le particolari ragioni a tutela dell'imputato nel processo penale che presiedono la valutazione di inutilizzabilità delle prove, non dovrebbero trovare certo applicazione nel giudizio tributario dove, come noto, è in gioco l'interesse di natura fiscale delle parti;
nella più recente giurisprudenza della sezione tributaria della Suprema Corte si rinvengono decisioni che evidenziano come la violazione delle regole dell'accertamento tributario non comporti necessariamente l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti «in mancanza di una specifica previsione in tal senso» (Cass. sez. trib. 14058/2006 che richiama Cass. 8344/01);
è evidente, dunque, che indipendentemente dalla valutazione della utilizzabilità delle prove in sede penale, la documentazione acquisita in qualunque modo da cui emergesse ad esempio, che numerosi cittadini dei diversi Paesi della Comunità europea (e quindi anche dell'Italia) disponessero presso la banca di cospicui fondi, non denunciati al Fisco, come nel caso relativo alla cosiddetta «lista Falciani», possa legittimamente essere utilizzata dalla Agenzia delle entrate per disporre accertamenti fiscali, la cui contestazione in sede di giudizio tributario sarà possibile in forza dei normali criteri di illegittimità degli atti e accertamenti della Agenzia, senza tuttavia, potere dedurre l'illegittima acquisizione degli atti da cui è originata l'indagine fiscale, anche se dovessero essere ritenuti inutilizzabili dall'Autorità penale;
pertanto, pur trattandosi di documenti di origine illecita, il loro contenuto può essere utilizzato nel processo tributario anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte che consente che dati bancari «irritualmente» acquisiti nell'indagine penale a carico del contribuente o di terzi sono sempre utilizzabili ai fini dell'accertamento fiscale,
impegna il Governo
anche nell'ambito dell'esercizio della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, a prevedere una disposizione normativa che, ai fini dell'accertamento fiscale, autorizzi l'inequivocabile utilizzabilità, previa verifica della relativa attendibilità, degli elementi rilevanti, ancorché acquisiti irritualmente.
9/2915/73. Paglia, Franco Bordo, Scotto.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):inchiesta giudiziaria
prova
politica fiscale