ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRO' GEA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/065
presentato da
SCHIRÒ Gea
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame, anche su sollecitazione di atti parlamentari e dell'ANCI, il Governo interviene nuovamente in materia di IMU per i terreni agricoli, stabilendo nuovi criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni agricoli, e prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014, che dovrà essere effettuato secondo i nuovi criteri;
    nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in corso di conversione individua i terreni agricoli che, a decorrere dal 2015, rientrano nel beneficio della esenzione IMU di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia:
   a) terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;
   b) terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nelle isole minori;
   c) terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; tale esenzione trova applicazione anche nel caso di concessione dei terreni a imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola;
    il comma 1-bis dispone inoltre, a decorrere dall'anno 2015, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
    il comma 9-bis prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo pari a 15,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare a tali enti il ristoro del minor gettito dell'IMU derivante per essi dall'applicazione della detrazione introdotta dal citato comma 1-bis, di cui 15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta; tale contributo, per quanto riguarda le regioni ordinarie e le regioni Sicilia e Sardegna, è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    la nuova disciplina, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, risulta nel complesso meno restrittiva della precedente, che utilizzava invece l'altimetria della casa comunale come unico criterio di classificazione;
    ciononostante, la classificazione dei comuni montani e parzialmente montani è ancora effettuata sulla base dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, che è rimasto sostanzialmente invariato dal 1990;
    i nuovi criteri continuano a non tenere conto di alcuni fattori, come la collocazione geografica, le caratteristiche morfologiche, l'effettiva condizione dei terreni agricoli e la loro redditività, che possono determinare – molto più dell'altimetria – situazioni fortemente diversificate e, pertanto, meritevoli di diversa considerazione ai fini dell'esenzione IMU;
    il mero criterio altimetrico, inoltre, determina l'inclusione di comuni che sulla base del criterio geografico non potrebbero invece essere considerati tali, come ad esempio quelli marittimi;

impegna il Governo:

   a promuovere un aggiornamento dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, anche sulla base di ulteriori criteri oltre a quello altimetrico, in modo da evitare errori nella classificazione dei comuni totalmente e parzialmente montani;
   a individuare, nei decreti attuativi, modalità per il riparto del contributo a compensazione del minor gettito derivante dal nuovo sistema di esenzione dell'IMU agricola, tali da assicurare l'assegnazione diretta ai comuni delle risorse necessarie all'approvazione dei bilanci.
9/2915/65Schirò, Gitti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

imposta locale

comune