ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/060

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CAPODICASA ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/060
presentato da
CAPODICASA Angelo
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2915, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n.4, reca misure urgenti in materia di esenzione IMU;
    l'articolo 1 interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014;
    in particolare si prevede che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT (lettera a), nei Comuni delle isole minori (lettera a-bis) e a quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (lettera b);
    il comma 1-bis dell'articolo 1, estende l'ambito delle esenzioni, disponendo una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta, per i terreni definiti di collina svantaggiata posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del provvedimento;
    l'esenzione di cui alla citata lettera b) del comma 1 e la detrazione IMU contenuta nel comma 1-bis, si applicano anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nel caso in cui i medesimi terreni siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2);
    la nuova classificazione delineata dal provvedimento in esame, appare carente soprattutto perché si tiene in considerazione solo il criterio dell'altitudine e non altri parametri di natura socio-economica dei territori e legati alla redditività specifica dei terreni agricoli,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di riconsiderare i criteri di esenzione introdotti dal provvedimento per estenderne l'applicabilità anche ai terreni che si trovano in zone svantaggiate non ricomprese tra i comuni montani e parzialmente montani.
9/2915/60Capodicasa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

comune

terreno agricolo