ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/059
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento in esame dispone l'incremento dell'IMU sui terreni agricoli secondo modalità diverse da quelle originariamente previste dall'articolo 22 del decreto legge n. 66 del 2014 e dal relativo decreto applicativo (decreto ministeriale del 28 novembre 2014);
    per quanto riguarda i Comuni considerati totalmente montani, in cui i terreni agricoli sono completamente esenti, si passa da 1.498 a 3.546 unità; per quanto riguarda i Comuni parzialmente esenti il numero ammonta a circa 655 unità;
    sussiste una stortura di fondo, che questo decreto certamente attenua, ma sicuramente non elimina, consistente nel fatto che l'esenzione IMU non tiene conto della realtà economica e sociale, delle specificità dei diversi territori, della redditività delle colture, dell'isolamento e del ritardo di sviluppo di talune aree del Paese, ma si conforma a criteri meramente statistici;
    il Senato ha introdotto due contemperamenti al criterio di esenzione basato sul mero dato altimetrica; si tratta dell'ampliamento dell'esenzione favore dei comuni situati nelle isole minori (articolo 1, comma 1, lettera a-bis) che tiene conto del concetto di marginalità economica, nonché della previsione di una riduzione dell'imposta di 200 euro dal 2015, in favore di quei terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola collocati in aree definite «collina svantaggiata» e ubicati in quei comuni che erano in precedenza esenti, e che, nella nuova classificazione ISTAT, non risultano essere né montani né parzialmente montani (articolo 1, comma 1-bis);
    si ritiene opportuno che l'esenzione IMU sia parametrata anche a fattori diversi da quello dell'altitudine, sulla falsariga di quanto prevedeva l'articolo 29 della legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, che demandava alle regioni la definizione di aree montane consentendo di modulare l'imposizione fiscale sulla base delle specificità dei diversi territori, la redditività delle colture, l'isolamento e del ritardo di sviluppo di talune aree del Paese;
    sussistono, in particolare nelle aree interne delle regioni svantaggiate, comuni classificati non montani che registrano un elevato indice di spopolamento, anche superiore al 50 per cento rispetto alla popolazione residente nel primo dopoguerra, (con conseguente spopolamento delle campagne e abbandono delle terre) e contestualmente redditi pro-capite estremamente bassi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere l'esenzione IMU prevista per le aree montane, ed estesa dal Senato alle isole minori, anche ai comuni rientranti in una tolleranza dell'altitudine del centro in aumento o in diminuzione del 20 per cento rispetto ai 600 metri, che presentino un indice di spopolamento superiore del 40 per cento, quale risultate dalla differenza di popolazione tra il 9o e il 15o Censimento generale della popolazione, e contestualmente un reddito pro capite, come individuato dall'ISTAT, non superiore a 6.500 euro annui.
9/2915/59Pagano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

censimento della popolazione

detrazione fiscale

imposta locale