Legislatura: 17Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Primo firmatario: ANTEZZA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 SCHIRO' GEA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/03/2015 ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 18/03/2015
PARERE GOVERNO IL 18/03/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015
CONCLUSO IL 18/03/2015
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 2915, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 4, reca misure urgenti in materia di esenzione IMU;
l'articolo 1 interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014;
in particolare si prevede che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT (lettera a), nei Comuni delle isole minori (lettera a-bis) e a quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (lettera b);
il comma 1-bis dell'articolo 1, estende l'ambito delle esenzioni, disponendo una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta, per i terreni definiti di collina svantaggiata posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del provvedimento;
l'esenzione di cui alla citata lettera b) del comma 1 e la detrazione IMU contenuta nel comma 1-bis, si applicano anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nel caso in cui i medesimi terreni siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2);
considerato che:
il parere espresso dalla XIII Commissione sul provvedimento in esame, nella parte relativa alle osservazioni, indica al Governo la possibilità di riconsiderare i criteri di esenzione dall'IMU introdotti dal provvedimento per estenderne l'applicabilità anche ai terreni che si trovano in zone svantaggiate non ricomprese tra i comuni montani e parzialmente montani;
in particolare si rileva che risultano incisi dall'imposta anche i piccoli proprietari non agricoltori, i cui terreni non sono ricompresi nelle zone esenti, solitamente persone con pensioni minime o a basso reddito che coltivano il proprio terreno per autoconsumo familiare, tenendo in ordine la campagna e svolgendo funzioni di presidio territoriale;
la nuova classificazione esclude dall'esenzione e dalla detrazione, anche i terreni agricoli incolti o abbandonati che potrebbero essere concessi in comodato o in affitto a giovani interessati ad entrare nel settore agricolo e che potrebbero dare un contributo essenziale al recupero di intere aree anche nell'ottica della crescita dell'agricoltura contadina e familiare,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere l'esenzione e la detrazione IMU:
ai piccoli proprietari non agricoltori con pensioni minime o a basso reddito che coltivano piccoli appezzamenti per autoconsumo familiare, indipendentemente dalla zone dove tali appezzamenti sono ubicati;
ai terreni agricoli incolti o abbandonati quando tali terreni siano oggetto di recupero per agevolare l'ingresso dei giovani in agricoltura.
9/2915/53. Antezza, Oliverio, Carra, Cenni, Terrosi, Schirò, Amoddio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):imposta locale
terreno agricolo
azienda agricola familiare