ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: ANTEZZA MARIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
SCHIRO' GEA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
AMODDIO SOFIA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/053
presentato da
ANTEZZA Maria
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2915, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 4, reca misure urgenti in materia di esenzione IMU;
    l'articolo 1 interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014;
    in particolare si prevede che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT (lettera a), nei Comuni delle isole minori (lettera a-bis) e a quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (lettera b);
    il comma 1-bis dell'articolo 1, estende l'ambito delle esenzioni, disponendo una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta, per i terreni definiti di collina svantaggiata posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del provvedimento;
    l'esenzione di cui alla citata lettera b) del comma 1 e la detrazione IMU contenuta nel comma 1-bis, si applicano anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nel caso in cui i medesimi terreni siano concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2);
  considerato che:
   il parere espresso dalla XIII Commissione sul provvedimento in esame, nella parte relativa alle osservazioni, indica al Governo la possibilità di riconsiderare i criteri di esenzione dall'IMU introdotti dal provvedimento per estenderne l'applicabilità anche ai terreni che si trovano in zone svantaggiate non ricomprese tra i comuni montani e parzialmente montani;
    in particolare si rileva che risultano incisi dall'imposta anche i piccoli proprietari non agricoltori, i cui terreni non sono ricompresi nelle zone esenti, solitamente persone con pensioni minime o a basso reddito che coltivano il proprio terreno per autoconsumo familiare, tenendo in ordine la campagna e svolgendo funzioni di presidio territoriale;
    la nuova classificazione esclude dall'esenzione e dalla detrazione, anche i terreni agricoli incolti o abbandonati che potrebbero essere concessi in comodato o in affitto a giovani interessati ad entrare nel settore agricolo e che potrebbero dare un contributo essenziale al recupero di intere aree anche nell'ottica della crescita dell'agricoltura contadina e familiare,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di estendere l'esenzione e la detrazione IMU:
    ai piccoli proprietari non agricoltori con pensioni minime o a basso reddito che coltivano piccoli appezzamenti per autoconsumo familiare, indipendentemente dalla zone dove tali appezzamenti sono ubicati;
    ai terreni agricoli incolti o abbandonati quando tali terreni siano oggetto di recupero per agevolare l'ingresso dei giovani in agricoltura.
9/2915/53Antezza, Oliverio, Carra, Cenni, Terrosi, Schirò, Amoddio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

terreno agricolo

azienda agricola familiare