ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/051

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/051
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento all'esame individua i terreni agricoli che, a decorrere dal 2015, rientrano nel beneficio della esenzione IMU di cui di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Si tratta, in particolare, di:
     a) terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;
     b) terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nelle isole minori;
     c) terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola ubicati nei comuni parzialmente montani ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT; tale esenzione trova applicazione anche nel caso di concessione dei terreni a imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola;
    inoltre, il comma 1-bis dispone, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge n. 201/2011;
    i criteri di esenzione si applicano anche all'anno 2014; tuttavia, per tale anno, l'IMU non è comunque dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtù del pregresso sistema di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2014 emanato in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 22 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;
    i nuovi criteri di esenzione, per quanto preferibili rispetto a quelli recati dal citato decreto ministeriale, non tengono tuttavia conto di fattori rilevanti quali il rischio idrogeologico e la redditività dei fondi agricoli;
    inoltre, le sperequazioni territoriali nell'applicazione dell'imposta risentono della complessità e della disomogeneità delle modalità di calcolo della base imponibile;
   considerato che:
    a compensazione della detrazione di euro 200, il comma 9-bis, con decorrenza dal 2015, attribuisce ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna un contributo pari a 15,35 milioni di euro;
    sulla base dello stesso comma 9-bis, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito derivante dalla detrazione di cui al comma 1-bis avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 0,15 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali;
    appare dubbia la congruenza tra il minore gettito derivante dalla detrazione di cui al comma 1-bis e l'ammontare delle risorse stanziate a copertura della detrazione stessa;
    a seguito della revisione operata dal decreto all'esame, si dispone una complessiva riduzione dei tagli imposti ai comuni a valere sul fondo di solidarietà comunale, quantificati in circa 269 milioni di euro per il 2015 e 230 milioni di euro per il 2014;
    permangono, tuttavia, rilevanti perplessità sulla possibile sovrastima delle entrate comunali, di cui ad oggi non si conosce la metodologia di calcolo, e all'effettivo conseguimento da parte degli enti locali del gettito stimato, in assenza del quale si determinerebbero pesanti ripercussioni sui bilanci comunali;
    in particolare, i dati sono molto incerti in quanto dipendono non solo dalla consistenza complessiva della base imponibile di ciascun comune, ma anche dalle caratteristiche soggettive del possessore e dell'utilizzatore (i coltivatori professionali sono agevolati nella fascia intermedia), nonché dalla dimensione delle proprietà immobiliari (la legge prevede consistenti abbattimenti per i primi scaglioni di valore imponibile nel caso dei possessori coltivatori professionali);
    la procedura di verifica del gettito di cui all'articolo 1, comma 9-quinquies, non assicura un effettivo ristoro dell'intero comparto comunale, ma si limita, fermo restando l'ammontare complessivo dei tagli, ad una migliore distribuzione degli stessi tra i comuni,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di estendere i criteri di esenzione, tenendo in considerazione il criterio della effettiva redditività dei terreni, al fine di salvaguardare le zone svantaggiate, quelle a rischio idrogeologico e le differenti colture;
   a procedere a una revisione delle modalità di calcolo delle basi imponibili affinché siano quanto più possibili chiare, coerenti ed omogenee su tutto il territorio nazionale, estendendo anche al catasto dei terreni l'operazione di aggiornamento e di riforma in corso sul catasto dei fabbricati;
   a prevedere lo stanziamento di maggiori ed ulteriori risorse da destinare alla compensazione dell'eventuale minor gettito per l'intero comparto comunale;
   a ricondurre l'intera disciplina dell'IMU agricola nell'ambito generale della programmata riforma della fiscalità locale, in un'ottica di maggiore semplificazione, certezza e trasparenza della materia.
9/2915/51Fragomeli, Capozzolo, Causi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terreno agricolo

base imponibile

catasto