ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/050

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: RIBAUDO FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CULOTTA MAGDA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
VENTRICELLI LILIANA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
MOSCATT ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/03/2015

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/050
presentato da
RIBAUDO Francesco
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    la legge 25 luglio 1952, n. 991, (cd. «legge Fanfani»), recante provvedimenti in favore dei territori montani, all'articolo 1 definiva territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, maggiorati di un determinato coefficiente, non superasse un importo fissato;
    non essendo ancora state istituite le Regioni, il medesimo articolo assegnava ad un organismo statale, la Commissione censuaria centrale, il compito di compilare e tenere aggiornato l'elenco nel quale d'ufficio, o su richiesta dei comuni interessati, erano inclusi i terreni montani;
    la Commissione censuaria centrale classificò i territori essenzialmente su due parametri: uno altimetrico e l'altro economico legato al reddito imponibile medio per ettaro; l'esigenza di risollevare l'economia agricola portò il legislatore del tempo a prevedere la possibilità per la Commissione censuaria centrale di includere nell'elenco i comuni o le porzioni di comune, a prescindere dall'altitudine, che, a parità di condizioni economico-agrarie, erano già classificati montani al catasto agrario e quelli riconosciuti per il loro intero territorio, danneggiati da eventi bellici;
    l'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, congelò la cosiddetta «montagna legale» sopra descritta abrogando il citato articolo 1 che definiva appunto soggetti, requisiti, e procedure per la classificazione dei territori montani e aprendo di fatto un vuoto normativo;
    per effetto della suddetta abrogazione, è stato soppresso lo strumento giuridico, ovvero la Commissione censuaria operante presso il Ministero delle Finanze, che consentiva il periodico aggiornamento della classificazione dei comuni per grado di montanità;
    il decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014 ha stabilito che venissero individuati i Comuni montani nel cui territorio i terreni agricoli fossero da considerare esenti a fini IMU, in ragione sia dell'elenco ISTAT sia dei soggetti che li detengono (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professioni iscritti alla previdenza agricola);
    il decreto ministeriale del 28 novembre 2014 ha quindi ribadito i criteri di determinazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, così come ridefiniti dal citato decreto-legge n. 66 del 2014, stabilendo che il pagamento avvenisse entro il 16 dicembre 2014; detto termine è stato prorogato dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) per cui il pagamento è stato fissato al 26 gennaio 2015;
    a seguito di diverse problematiche emerse sulla corretta applicazione dell'IMU sui cd. terreni montani è stato emanato, lo scorso 24 gennaio, il presente provvedimento in via di approvazione recante «misure urgenti in materia di esenzione IMU»;
    per effetto delle nuove disposizioni i terreni considerati «montani» dall'ISTAT diventano tali anche per l'amministrazione finanziaria, ed escono dall'ambito di applicazione dell'IMU;
    dalla lettura di tale elenco e della relativa classificazione, i Comuni risultano incomprensibilmente classificati, essendo negli ultimi settant'anni cambiata l'economia, le colture e le destinazioni d'uso degli stessi, determinandosi conseguenzialmente un diverso valore reddituale e della base imponibile;
    molti Comuni italiani, ed anche l'Anci-Lazio, contestando la classificazione operata dall'ISTAT – sulla base della quale dipende l'esenzione dall'imposta – sotto molteplici profili sia di illegittimità ed irrazionalità, sia di inefficacia, hanno avanzato ricorso legale contro gli atti prodotti dal Governo;
    in particolare vi è una disparità di trattamento fiscale tra aziende che, pur ritrovandosi nello stesso territorio e perfino confinanti, hanno un trattamento diverso perché ricadenti formalmente in territori comunali differenti secondo la suddetta classificazione ISTAT;
    l'agricoltura è una grande risorsa per tutto il nostro Paese e il pagamento della suddetta imposta, basata su valori catastali superati e enormemente più alti rispetto alla capacità reddituale dell'attività agricola odierna, rischia di danneggiare l'intero settore;
    il Governo si è dichiarato favorevole ad incentivare l'economia agricola, considerando il settore strategico per lo sviluppo e l'occupazione nazionale, anche attraverso l'alleggerimento del carico fiscale alle aziende agricole, alle imprese agricole e al lavoro agricolo;
    risulta quanto mai urgente provvedere ad una riforma complessiva del Catasto Terreni al fine di rappresentare, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il reale valore dei fondi basato su criteri certi che facciano emergere la vera capacità reddituale ed il relativo valore commerciale degli stessi,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   modificare i criteri di individuazione dei comuni a classificazione montana tenendo conto non solo dell'altitudine, ma anche degli aspetti connessi alla redditività aggiornata delle colture tipiche, al rischio idrogeologico, agli aspetti tipici delle diverse realtà rurali territoriali, alla omogeneità dei territori al fine di eliminare ogni forma di iniquità fra Comuni limitrofi aventi pari caratteristiche;
   provvedere, in tempi brevi, ad avviare la riforma del catasto terreni, aggiornando i valori catastali, anche tenendo conto dei dati ambientali e territoriali nonché della prescrizione e sostenibilità, al fine di attribuire il reale valore delle colture, parametrandoli alla redditività attuale dei fondi, superando così le iniquità e le diseguaglianze tra aree omogenee di Comuni limitrofi.
9/2915/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Ribaudo, Culotta, Ventricelli, Moscatt.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esenzione fiscale

guerra

imposta locale