ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/036

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PIAZZONI ILEANA CATHIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/036
presentato da
PIAZZONI Ileana Cathia
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, reca disposizioni in materia di esenzione al pagamento dell'IMU sui terreni agricoli;
    fino all'entrata in vigore del provvedimento, infatti, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h), comma 1, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, viene applicata a decorrere dal 2015:
     a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani secondo l'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
     b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani sempre secondo l'elenco ISTAT di cui sopra;
    la classificazione di un comune come montano o parzialmente montano dipende dunque dal citato elenco ISTAT, sulla scorta dell'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 991 del 1952;
    durante l'esame del provvedimento al Senato è stato inserito, all'articolo 1, il comma 1-bis, in forza del quale per i terreni ubicati nei comuni di «collina svantaggiata» elencati in apposito allegato (indicato come allegato 0A), posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, viene detratta dall'IMU la somma di 200 euro. In questo elenco sono compresi comuni che, secondo la classificazione ISTAT, non sono considerati come comuni montani o parzialmente montani (dunque non più esenti totalmente, o in specifiche zone del territorio comunale, al pagamento dell'imposta) mentre lo erano secondo la classificazione (ai fini delle esenzioni al pagamento dell'ICI) dettata dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
    i comuni della Provincia di Roma, precedentemente classificati dalla citata circolare ministeriale come montani o parzialmente montani, ma che secondo l'elenco ISTAT non devono più considerarsi tali, sono stati ricompresi totalmente nell'elenco dell'allegato OA, eccetto i comuni di Ciampino, Santa Marinella e Lariano. Se per i primi due l'esclusione può ritenersi motivata alla luce della bassa altitudine e della conformazione del territorio, di difficile comprensione risulta invece quella del Comune di Lariano;
    quest'ultimo infatti presenta un'altitudine di 350 m s.l.m. (superiore a quella di molti comuni della Provincia di Roma ricompresi nell'allegato 0A, per citarne alcuni i comuni di Lanuvio, Civitavecchia, Valmontone, Formello, Ponzano Romano, Castelnuovo di Porto) essendo ubicato alle pendici della catena dei Monti dell'Artemisio e una conformazione del territorio totalmente collinare;
    le attività agricole che si sviluppano nel comune di Lariano dunque vengono svolte su terreni siti chiaramente in una zona di «collina svantaggiata» e rientrerebbero a ragione nel novero dei comuni per i quali è stata prevista la detrazione. Nel caso contrario si verificherebbe una disparità di trattamento con i comuni limitrofi non giustificata da criteri oggettivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a correggere l'elenco dell'allegato 0A, di cui all'articolo 1, comma 1-bis del provvedimento in esame, ricomprendendo in esso il comune di Lariano, in modo da applicare la detrazione, nei casi previsti dalla norma citata, anche ai terreni agricoli siti in quel territorio comunale.
9/2915/36Piazzoni.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

terreno agricolo

esenzione fiscale