Legislatura: 17Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Primo firmatario: OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 ANZALDI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 COVA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 PALMA GIOVANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 ZANIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 GRECO MARIA GAETANA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015 GULLO MARIA TINDARA PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 18/03/2015 ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/03/2015
ACCOLTO IL 18/03/2015
PARERE GOVERNO IL 18/03/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015
CONCLUSO IL 18/03/2015
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in commento interviene nuovamente sui criteri di esenzione dell'IMU sui terreni agricoli, allargando la platea dei beneficiari e prorogando ulteriormente al 10 febbraio 2015 il termine per il versamento dell'imposta dovuta per il 2014;
il decreto ministeriale 28 novembre 2014, in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto l'esenzione per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di oltre i 600 metri, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
su sollecitazione di numerosi parlamentari anche con atti di indirizzo e di controllo, delle associazioni di categoria interessate e dell'ANCI, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 185 del 2014 per prorogare il termine di versamento dell'IMU;
gli atti parlamentari avevano sollecitato, oltre che una proroga del pagamento, anche una revisione dei criteri di esenzione, l'eliminazione dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di esenzione e la valutazione della natura socio economica e della redditività dei terreni;
si è di nuovo intervenuti con il provvedimento in esame, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applichi ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei Comuni italiani ISTAT, ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori, nonché ai terreni agricoli e a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT;
l'introduzione dell'IMU sui terreni agricoli ha concorso alla copertura finanziaria delle disposizioni del citato decreto-legge n. 66 del 2014, che ha ripartito tra le diverse categorie produttive e le amministrazioni pubbliche gli oneri derivanti dall'introduzione del bonus da 80 euro attributo ai redditi più bassi e che tale scelta, sostenuta allora all'unanimità, in quanto considerata giusta ed equa, mostra oggi i suoi effetti positivi sulla ripresa dell'occupazione e dell'attività economica del Paese;
il nuovo sistema di esenzione è complessivamente meno restrittivo rispetto a quello del decreto ministeriale 28 novembre 2014, in quanto, con il richiamo all'elenco ISTAT si estende l'esenzione IMU da 1.498 Comuni a 3.546 (considerati totalmente montani), mentre i Comuni parzialmente esenti raggiungono le 655 unità;
le modifiche apportate dal Senato hanno ulteriormente esteso l'ambito delle esenzioni previste; in particolare, il comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni definiti di collina svantaggiata ubicati nei circa 1600 comuni di cui all'allegato 0A del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, dispone una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta, portando, così, a 5.500 il numero dei comuni che godono dell'esenzione dall'IMU;
è comunque necessario considerare, anche a seguito dell'applicazione nel 2014 della normativa in materia di esenzione IMU, l'effettiva condizione dei terreni agricoli, valutando altresì all'interno dello stesso Comune, quali aree agricole siano effettivamente svantaggiate e quali si trovino, al contrario, in una situazione di oggettivo vantaggio;
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 per la dichiarazione dello stato di emergenza conseguente alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa in Puglia, che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, causando un disseccamento rapido delle stesse, con grave rischio di pandemia fitosanitaria, con significativi effetti economici e occupazionali sulle attività agricole, vivaistiche e turistiche, con grave pregiudizio del territorio e del patrimonio paesaggistico di olivi monumentali,
impegna il Governo:
anche attraverso la promozione di un tavolo di concertazione con le parti sociali e le rappresentanze di categoria a:
verificare l'applicazione delle esenzioni introdotte dal provvedimento in esame per i terreni svantaggiati, al fine di prevedere, con un successivo provvedimento, una revisione dei criteri di esenzione dall'IMU che si adatti alla reale situazione dei terreni agricoli, in modo da aver riguardo: alle reali condizioni socio-economiche ed agrarie; alle caratteristiche orografiche del suolo; al rischio idrogeologico dei territori ed alla loro redditività, assicurando la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva dei medesimi terreni; alla situazione di quei Comuni con un territorio non uniforme, per i quali occorre differenziare anche nel medesimo comune tra zone svantaggiate e non, delimitando le diverse aree, e valutando la possibilità di considerare tra le aree oggetto di esenzione o di significativa franchigia anche le aree SIC e le Aree Protette;
valutare la possibilità di introdurre la sospensione degli adempimenti fiscali, tributari, contributivi e dei premi assicurativi e la rateizzazione dei pagamenti dopo la sospensione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che abbiano subito grave pregiudizio alla redditività delle aziende a causa dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa sulle piante di olivo in Puglia o a causa di altre gravi fitopatie che stanno compromettendo colture agricole e terreni (tra le quali si ricordano la Tristezza degli agrumi, la Cinipide del castagno, la mosca del ciliegio e la mosca dell'ulivo) per le quali sia intervenuta o intervenga la deliberazione del Consiglio dei Ministri che ne riconosca lo stato di calamità;
prevedere altresì le medesime misure e condizioni di cui all'impegno precedente per i coltivatori e le imprese agricole colpite da gravi eventi atmosferici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
configurare nuovamente, non appena si realizzino le necessarie condizioni, l'estensione al comparto primario delle agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive IRAP, introdotte dai commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014 ed abrogate dal provvedimento in esame ai fini della copertura finanziaria.
9/2915/33. (Testo modificato nel corso della seduta) Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Lodolini, Capone, Greco, Gullo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):terreno agricolo
rischio sanitario
imposta locale