ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/021
presentato da
RUOCCO Carla
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene nuovamente sui criteri di esenzione del versamento dell'Imposta Municipale Unica sui terreni agricoli montani e parzialmente montani, richiamando, come criteri per l'esenzione, non più i parametri altimetrici di cui al Decreto Ministeriale 28 novembre 2014, la cui disciplina è stata sospesa con deliberazione del Tar del Lazio, bensì la classificazione in comuni totalmente montani, parzialmente montani e non montani elaborata da ISTAT;
    da tempo il comparto primario attende una revisione complessiva della fiscalità patrimoniale agricola; una revisione che tenga conto delle difficoltà legate alla conduzione dei terreni, non soltanto totalmente montani, posto che non sempre, e non in maniera assoluta, la collocazione territoriale montana configura degli svantaggi e che consideri le specificità del comparto agricolo nazionale, una delle eccellenze più significative del made in Italy;
    il provvedimento in esame, pur essendo migliorativo rispetto al DM del 28 novembre 2014, interviene in un ambito estremamente complesso quale è quello della fiscalità agricola confermando comunque un aggravio di imposizione proprio mentre il carico fiscale per il settore primario sta assumendo livelli insostenibili;
    l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli è stata disposta al fine di concorrere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione del bonus IRPEF attribuito ai redditi più bassi e che tuttavia il provvedimento in parola abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive applicabili ai produttori agricoli;
    l'agevolazione introdotta per la cosiddetta «collina svantaggiata» recentemente equiparata alla pianura e per questo soggetta ad imposizione, non appare sufficiente a compensare gli svantaggi che devono affrontare i conduttori e correlati alle limitazioni di utilizzo del terreno,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad innalzare a 400 euro il valore della detrazione dall'IMU per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato OA del provvedimento in parola e definiti «collina svantaggiata».
9/2915/21Ruocco.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta locale

gruppo di produttori

utilizzazione del terreno