ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/018

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SANNA GIOVANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOSCATT ANTONINO PARTITO DEMOCRATICO 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/03/2015

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/018
presentato da
SANNA Giovanna
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene nuovamente sui criteri di esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, allargando la platea dei beneficiari rispetto a quanto stabilito con il decreto ministeriale 28 novembre 2014, che prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, per un totale di 1.498 comuni, adottando come criteri non più l'altitudine ma la definizione «montano» e «parzialmente montano»;
    i criteri di esenzione in vigore fino al periodo di imposta 2013 – sulla base della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 1993 – includevano 6.103 comuni; con il decreto-legge in esame il numero dei comuni esenti – tra esenzione totale, esenzione parziale e franchigia – raggiunge la cifra di circa 5.500, quasi il 10 per cento in meno rispetto al 2013;
    va sottolineato che i parametri attualmente in vigore non sono aggiornati alla reale situazione dei terreni agricoli, alle condizioni socio-economiche ed agrarie, alle caratteristiche orografiche del suolo, al rischio idrogeologico dei territori ed alla loro redditività; va inoltre considerata la situazione di quei Comuni con un territorio non uniforme, per i quali occorre differenziare anche nel medesimo comune tra zone svantaggiate e non, delimitando le diverse aree;
    il nodo cruciale è quindi rappresentato dalla necessità di aggiornare rapidamente gli elenchi ISTAT – fermi da tempo ad una classificazione elaborata con criteri ampiamente superati – adeguando la catalogazione dei comuni alle mutate condizioni socio-economiche e ambientali e riesaminando, di conseguenza, la materia dell'imposizione fiscale sui terreni agricoli nel territorio nazionale in modo da garantire la coerenza della misura dell'imposta con la reale capacità contributiva dei terreni, sulla base delle condizioni e delle caratteristiche sopra descritte;
    in base alla disciplina dettata dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si prevede un maggior gettito complessivo IMU non inferiore a 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
    di conseguenza, parallelamente, è stata operata una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, da attuarsi in relazione alle somme spettanti ai comuni per l'anno 2014, e che, come tali, risultavano già iscritte nel bilancio degli stessi Enti;
    tale decurtazione compromette inesorabilmente l'equilibrio di bilancio dei comuni se si considera, da un lato, l'effetto immediato della detrazione di risorse conseguente al taglio per il 2014 del Fondo di solidarietà; dall'altro lato che l'IMU sarà percepita esclusivamente nell'anno successivo a quello della sua iscrizione a bilancio, e quindi eventualmente nel 2015, per di più in una misura sicuramente inferiore a quella prevista, stante l'allargamento della platea di beneficiari dell'esenzione dall'IMU contenuto nel decreto-legge in esame,

impegna il Governo:

   a verificare l'applicazione delle esenzioni introdotte dal provvedimento in esame per terreni svantaggiati ed a procedere, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative normative, ad una revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani e, di conseguenza, di esenzione dall'IMU che tenga conto non solo dell'altitudine, ma anche degli aspetti connessi alla redditività aggiornata delle colture tipiche, alle caratteristiche orografiche del suolo e al rischio idrogeologico, agli aspetti tipici delle diverse realtà rurali territoriali, alla omogeneità dei territori, in modo da assicurare la coerenza della misura dell'imposta con la capacità contributiva dei medesimi terreni;
   ad avviare subito la riforma del Catasto terreni, al fine di una revisione dei valori catastali che rispecchi le attuali colture e redditività, che tenga conto della situazione di quei comuni con un territorio non uniforme, per i quali occorre differenziare nel medesimo comune tra zone svantaggiate e non, delimitando le diverse aree, e al contempo cancelli le difformità di classificazione tra aree omogenee di comuni limitrofi.
9/2915/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Giovanna Sanna, Moscatt.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizione economica

terreno agricolo

comune