ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02915/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 394 del 18/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: CRIPPA DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/03/2015


Stato iter:
18/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 18/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/03/2015
Resoconto CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 18/03/2015
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/03/2015

ACCOLTO IL 18/03/2015

PARERE GOVERNO IL 18/03/2015

DISCUSSIONE IL 18/03/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 18/03/2015

CONCLUSO IL 18/03/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02915/001
presentato da
CRIPPA Davide
testo di
Mercoledì 18 marzo 2015, seduta n. 394

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014;
    sarebbe stato opportuno intervenire anche sull'annosa controversia giurisprudenziale tra i Comuni e le società petrolifere sull'assoggettabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere antistanti alle coste marine. La sentenza della Cassazione n. 13794/05 ha riconosciuto il potere impositivo del Comune sulle acque territoriali;
    infatti i giudici della Corte di Cassazione affermano che sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'ente regione e degli enti locali. Non è configurabile che su una porzione «del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato» non convivano i poteri delle autorità regionali e locali. Se infatti, per assurdo, su parte di questo territorio, ricoperto dal mare territoriale, non venissero esercitati i poteri amministrativi della regione e del comune ne deriverebbe la necessaria conseguenza che, nell'ipotesi di costruzione su palafitte nel mare territoriale, i comuni non avrebbero nessuna possibilità di esercitare le funzioni amministrative loro proprie. Fermo restando che concettualmente è sempre esistita una potestà dell'esercizio dei poteri degli enti locali nell'ambito del mare territoriale perché non può che esserci coincidenza fra sovranità dello Stato e concorrente esercizio dei poteri degli enti regionali e locali, sarebbero comunque inconcepibili delle zone franche nelle quali mentre sussiste il potere dello Stato non sussiste il concorrente potere ai fini amministrativi degli Enti locali e regionali;
    i Comuni interessati come Pineto che ha scaturito la succitata sentenza della Suprema Corte, Teramo, Falconara Marittima, Pedaso, Porto Sant'Elpidio, Tortoreto, Termali e Crotone da anni chiedono il pagamento dell'Imu, ex Ici alle compagnie petrolifere sostenendo che è «il possesso del bene, a prescindere dall'iscrizione catastale a determinare l'imponibilità,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad estendere l'applicazione dell'imposta municipale propria anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
9/2915/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Crippa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acque territoriali

amministrazione regionale

imposta locale