Legislatura: 17Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Primo firmatario: BIANCHI STELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015 BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 26/02/2015 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO) PARERE GOVERNO 26/02/2015 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 26/02/2015
ACCOLTO IL 26/02/2015
PARERE GOVERNO IL 26/02/2015
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/02/2015
CONCLUSO IL 26/02/2015
La Camera,
premesso che:
lo stabilimento dell'ILVA di Taranto è ormai da anni al centro di una delle crisi aziendali più complicate e dolorose d'Italia e di un'inchiesta per disastro ambientale. Come si evince dall'articolato lo scopo del decreto in esame è «la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute»;
la Commissione europea ha più volte invitato l'Italia a risolvere la grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ILVA, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento;
in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2177/2013, attualmente allo stadio del parere motivato, per il mancato rispetto della normativa europea in materia di emissioni industriali e in materia di responsabilità ambientale. Per quanto riguarda le emissioni, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 14, lettera a), e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/61/CE (Integrated Pollution Prevention and Control - IPCC) – ora articolo 8, paragrafo 1, e articolo 11, lettera c), della direttiva 2010/75/UE – a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione all'esercizio. Riguardo alla responsabilità ambientale, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 8, e dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, in base ai quali, l'operatore responsabile del danno ambientale deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenerne i relativi costi;
l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 dispone misure finalizzate a facilitare e velocizzare la piena attuazione dell'AIA rilasciata per lo stabilimento ILVA di Taranto e del relativo piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, anche in funzione del superamento della citata procedura di infrazione;
all'articolo 2, comma 5, il decreto prevede che il Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, «almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza in quella data»;
l'assenza di elementi di valutazione qualitativi non definisce alcuna priorità tra gli interventi da realizzare entro la data del 31 luglio 2015 rischiando di pregiudicare gli effetti e le finalità del decreto ossia la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali unitamente all'attuazione di interventi di bonifica nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto,
impegna il Governo:
a presentare alle Commissioni parlamentari competenti entro il 30 settembre 2015 una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali dei controlli effettuati;
a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza semestrale a partire dalla data del 30 settembre 2015 e fino alla verifica del rispetto del termine ultimo del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le prescrizioni previste dall'Aia, così come previsto dal comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013 convertito con legge n. 89 del 2013, introdotto dal comma 4 dell'articolo 22-quater del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito con legge n. 116 del 2014, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati al fine di garantire piena informazione e trasparenza sul rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'Aia e assicurare la piena conformità alla normativa europea.
9/2894/81. Stella Bianchi, Realacci, Borghi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):applicazione del diritto comunitario
diritto comunitario
protezione dell'ambiente