ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: VAZIO FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/02/2015


Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 26/02/2015
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 26/02/2015
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/02/2015

ACCOLTO IL 26/02/2015

PARERE GOVERNO IL 26/02/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/060
presentato da
VAZIO Franco
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   La Camera,
   premesso che:
    come è stato sottolineato nel parere espresso dalla Commissione Giustizia, il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 non costituisce alcun vulnus alla legalità, in quanto non viene data alcuna licenza per commettere reati al Commissario straordinario o tanto meno a soggetti da questo funzionalmente delegati, come invece affermato da alcuni parlamentari nel corso del dibattito parlamentare;
    nel leggere ed interpretare il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 occorre tenere conto che l'oggetto della interpretazione è una norma giuridica che come tale deve essere interpretata secondo le regole dell'ermeneutica giuridica: l'interpretazione, quindi, deve essere letterale, ma deve essere anche sistematica ed, in particolare, costituzionalmente orientata;
    nel caso in esame la disposizione legislativa prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
    leggendo questa disposizione alla luce dei princìpi costituzionali e della giurisprudenza costituzionale, che esclude la possibilità che l'ordinamento preveda cause di esclusione della punibilità di contenuto generico, ne deriva – come è stato evidenziato nel parere della Commissione Giustizia – che il suo significato deve essere inteso nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale può escludere la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione. Tale affermazione si basa sulla considerazione che si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge;
    da un punto di vista meramente giuridico, il richiamo che viene fatto dalla legge al Piano ambientale dà forza di legge allo stesso Piano per quanto attiene al profilo penalistico ed alla delimitazione dell'ambito della sfera penalmente lecita, per cui, per esempio, non vi è alcun dubbio che, secondo la corretta interpretazione del comma 6, dell'articolo 2, non potrà essere esclusa la punibilità di condotte corruttive, per quanto l'autore delle stesse possa considerarle poste in essere per realizzare il Piano, in quanto, in termini giuridici, non possono essere considerate «in attuazione» del Piano;
    auspicato che il potere di delega funzionale del Commissario straordinario di cui al comma 6 dell'articolo 2 sia esercitata in piena attuazione del Piano ambientale e limitatamente a compiti per i quali vi siano reali e concrete esigenze di delega, considerata la delicatezza delle competenze attribuite al Commissario straordinario anche alla luce del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione del Piano ambientale la cui delicatezza è resa ancora più evidente dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, dando eventuali indicazioni con particolare riferimento all'esercizio del potere di delega funzionale conferito al Commissario straordinario, che dovrà essere contenuto e limitato a casi strettamente necessari per far fronte a reali e concrete esigenze per l'attuazione del Piano ambientale, ciò anche in considerazione dell'applicabilità ai soggetti delegati di quanto prevista dalla disposizione sopra richiamata.
9/2894/60Vazio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

diritto alla salute