Legislatura: 17Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Primo firmatario: COZZOLINO EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/02/2015 DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
NON ACCOLTO IL 26/02/2015
PARERE GOVERNO IL 26/02/2015
RESPINTO IL 26/02/2015
CONCLUSO IL 26/02/2015
La Camera,
premesso che:
questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che violano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
le deroghe possono considerarsi consuete nei casi di commissariamento o di amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per la loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
i commi 6 e 7 dell'articolo 2 contengono disposizioni che, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, risultano prive del necessario fondamento logico e giuridico: è introdotta l'esclusione da responsabilità penali o amministrative per le «condotte poste in essere» dal commissario straordinario e dai suoi delegati nell'attuazione delle disposizioni del Piano ambientale per l'ILVA;
l'impunibilità risulta essere fondata esclusivamente sull'assunto legislativo di cui al periodo precedente del medesimo comma, dove si dichiara che le disposizioni contenute nel Piano «costituiscono le migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro»;
siffatta impunibilità lede i diritti dei terzi, viola il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione e l'obbligatorietà dell'azione penale, crea una disparità di trattamento all'interno di una stessa categoria, la figura di funzionari pubblici di vertice che risultano agli effetti amministrativi, civili e penali, «irresponsabili»;
questa speciale esenzione dalla responsabilità amministrativa e penale rappresenta un cedimento del principio di legalità, risulta priva del necessario bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti – con ciò seriamente compromettendo la consolidata giurisprudenza costituzionale – e pone profili critici con riguardo alla compatibilità costituzionale rispetto agli articoli 3, 24, 25, 27, 28 e 112 della Costituzione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare nuove misure, anche legislative, volte a prevedere che per l'esclusione dalla responsabilità amministrativa debbano essere accertate le condotte della struttura commissariale in termini di vigilanza.
9/2894/31. Cozzolino.
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