ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: BIANCHI NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2015


Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 26/02/2015

PARERE GOVERNO IL 26/02/2015

RESPINTO IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/025
presentato da
BIANCHI Nicola
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 7, estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli Interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del medesimo porto, compresi gli interventi relativi al sistema logistico portuale e retroportuale al fine di garantire gli interventi infrastrutturali necessari all'ampliamento del porto e rendere l'infrastruttura maggiormente competitiva nel bacino mediterraneo;
    parte degli interventi di cui sopra, rientranti nel Programma dei lavori pubblici 2014-2016, sono stati trasmessi al CIPE dell'Autorità portuale di Taranto per un costo complessivo stimato in 417,50 milioni di euro;
    in presenza di investimenti così ingenti e interventi infrastrutturali di simile portata il ruolo dell'Autorità portuale risulta centrale;
    le autorità portuali in Italia sono state istituite con la legge 28 gennaio 1994, n.84. Inizialmente l'articolo 6 istituiva quelle di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente ne sono state istituite altre sino ad arrivare ad un totale di 24 autorità portuali;
    in base alla legge vigente, l'autorità portuale ha compiti di «indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività»;
    l'autorità portuale è costituita dai seguenti organi: il presidente, nominato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti e della navigazione, previa intesa con la regione interessata (articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), che rimane in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta, il comitato portuale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti;
    il presidente, così come sancito dalla legge, deve essere nominato nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. L'atto conclusivo di nomina della presidenza dell'autorità portuale è il voto in sede parlamentare nelle Commissioni competenti sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica;
    in numerose occasioni si è proceduto a nominare delle personalità che poi si sono rivelate inadatte o quantomeno prive dei requisiti minimi necessari prevista dalla legge di cui in parola;
    l'Autorità Portuale di Taranto, nel caso specifico,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina riguardante le procedure di nomina dei Presidenti delle autorità portuali nonché dei commissari di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 attraverso la verifica di una comprovata capacità di management pubblico, la conoscenza dei sistemi di controllo, nonché dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché il possesso di un adeguato titolo accademico o professionale se corredato da corsi di specializzazione e di formazione specifica in materie congruenti l'incarico.
9/2894/25Nicola Bianchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impianto portuale

economia dei trasporti

infrastruttura dei trasporti